Accesso civico - art. 3, comma 1 bis, D.lgs. 33/2013

Buongiorno,

il comma 1 bis dell’art. 3 del D.lgs. 33/2013, prevede che “L’Autorità nazionale anticorruzione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui siano coinvolti dati personali, con propria delibera adottata, previa consultazione pubblica, in conformità con i principi di proporzionalità e di semplificazione, e all’esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti di cui all’articolo 2-bis, può identificare i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della disciplina vigente per i quali la pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione”.
Volevo sapere se questo potere è mai stato utilizzato da ANAC ed eventualmente i riferimenti.