Buongiorno, un chiarimento rispetto all’accesso civico.
La richiesta di accesso civico ex art 5 co1 deve essere indirizzata al RPCT, mentre la richiesta di accesso civico generalizzato ex art 5 co 2 può essere inviata oltre che al RPCT, all’ URP o altro ufficio indicato nella sezione “amministrazione trasparente”?
In realtà agli stessi uffici che hai indicato tu è possibile presentare richiesta sia di accesso civico semplice sia di accesso civico generalizzato. Lo dimostra l’art. 5 comma 3 del D.Lgs. 33/2013, modificato dal D.Lgs. 97/2016 (vale a dire il FOIA, Freedom of Information Act).
Gli uffici cui si può presentare entrambe le richieste sono:
a) all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all’Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l’istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
ciao, grazie per il riscontro.
proprio dalla lettura dell’art. 5 co. 3 lett. d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l’istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto
si evincerebbe che la richiesta dii accesso civico semplice possa essere indirizzata unicamente al RPCT.
Mentre nel caso di accesso civico generalizzato possa essere inviata alla pluralità di soggetti indicati: RPCT, URP, altro ufficio indicato in “amminisrìtrazione trasparente”.
A questo punto mi viene da pensare che ciò sia possibile perchè, qualora qualcuno richieda l’accesso civico semplice, significa che comunque dietro tale richiesta ci sia una responsabilità da parte della PA, che non ha adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dallo stesso d.lgs. 33/2013.
Diverso è, invece, il caso dell’accesso civico generalizzato, che riguarda info, dati e documenti ULTERIORI a quelli cui la PA è obbligata a pubblicare. In questo caso, infatti, in caso di presenza di richiesta d’accesso, non per forza deve esservi una responsabilità della PA a corredo.