Accesso civico e accesso documentale: definizioni e differenze
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
L’accesso civico e l’accesso documentale sono due strumenti previsti dalla normativa italiana per garantire la trasparenza e la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, ma si distinguono per finalità e ambito di applicazione.
Teoria generale del diritto:
L’accesso civico e l’accesso documentale sono espressioni del principio di trasparenza, inteso come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
Norme relative alla teoria:
- L’accesso documentale è regolato dall’art. 22 della Legge n. 241/1990, che consente a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento, di accedere ai documenti amministrativi.
- L’accesso civico, introdotto dal d.lgs. n. 33/2013 e successivamente modificato dal d.lgs. n. 97/2016, si articola in due tipologie: l’accesso civico semplice (art. 5) e l’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA, Freedom of Information Act, art. 5-bis). L’accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ma non pubblicati, mentre l’accesso civico generalizzato permette di richiedere dati e documenti ulteriori, senza necessità di dimostrare un interesse qualificato.
Esempi concreti:
- Un cittadino che intenda conoscere le motivazioni di una determinata decisione amministrativa che lo riguarda direttamente potrebbe richiedere l’accesso documentale al relativo atto, dimostrando un interesse diretto.
- Un cittadino o un’associazione che voglia verificare se una pubblica amministrazione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale le informazioni relative ai compensi dei dirigenti (informazione soggetta a pubblicazione obbligatoria) può esercitare l’accesso civico semplice.
- Un ricercatore interessato a studiare l’andamento delle spese di un determinato ente pubblico per un progetto specifico, anche se non direttamente coinvolto, potrebbe richiedere tali informazioni attraverso l’accesso civico generalizzato.
Conclusione sintetica:
L’accesso documentale e l’accesso civico sono due strumenti fondamentali per la trasparenza e la partecipazione democratica, differenziandosi principalmente per l’oggetto della richiesta e per i requisiti richiesti al richiedente. Mentre l’accesso documentale richiede un interesse diretto e qualificato, l’accesso civico (sia semplice che generalizzato) è aperto a chiunque, senza necessità di dimostrare un interesse specifico.
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Bibliografia:
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (Link al testo)
- Decreto Legislativo 14