Secondo quale norma, in caso di silenzio dell’amministrazione a fronte di una richiesta di accesso civico, si configura il “silenzio inadempimento” e non invece il “silenzio assenso” ai sensi dell’art. 20 della L. 241/1990?
Dal comma 4 dell’art. 20 sembrerebbe che il silenzio assenso è la norma, ad esclusione dei casi enunciati e dei casi di silenzio rigetto.
L’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 33/2013, prevede che «Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza». Non fa riferimento al silenzio, quindi non dovrebbe intervenire la norma generale sul procedimento amministrativo (art. 20)?
Io avevo così interpretato, ma durante un orale mi è stato fatto presente che in realtà non vi sono conseguenze al silenzio in caso di accesso civico…
Grazie a chi vorrà illuminarmi…
Sara
PS: nonostante l’errore, sono risultata terza al concorso, ossia prima idonea non vincitrice: l’ente mi ha subito chiamato per l’assunzione!
I corsi di Omniavis mi sono stati fondamentali, per individuare le tematiche rilevanti ai fini dei concorsi e per approfondire oltre i manuali!