Accesso Civico e silenzio

Secondo quale norma, in caso di silenzio dell’amministrazione a fronte di una richiesta di accesso civico, si configura il “silenzio inadempimento” e non invece il “silenzio assenso” ai sensi dell’art. 20 della L. 241/1990?
Dal comma 4 dell’art. 20 sembrerebbe che il silenzio assenso è la norma, ad esclusione dei casi enunciati e dei casi di silenzio rigetto.
L’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 33/2013, prevede che «Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza». Non fa riferimento al silenzio, quindi non dovrebbe intervenire la norma generale sul procedimento amministrativo (art. 20)?
Io avevo così interpretato, ma durante un orale mi è stato fatto presente che in realtà non vi sono conseguenze al silenzio in caso di accesso civico…
Grazie a chi vorrà illuminarmi…
Sara

PS: nonostante l’errore, sono risultata terza al concorso, ossia prima idonea non vincitrice: l’ente mi ha subito chiamato per l’assunzione!
I corsi di Omniavis mi sono stati fondamentali, per individuare le tematiche rilevanti ai fini dei concorsi e per approfondire oltre i manuali!

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  1. l’accesso non è disciplinato dall’art. 20 (che disciplina i procedimenti amministrativi in generale ma non quello di accesso, nè documentale nè civico)
  2. per il documentale vi è silenzio rigetto
  3. per il civico vi sono le conseguenze definite dall’art. 5 del Dlgs 33/2013 “7. Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all’articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni” (una sorta di SILENZIO DEVOLUTIVO).
  4. ci sono conseguenze e come “10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l’obbligo di effettuare la segnalazione di cui all’articolo 43, comma 5.”

P.S.
Complimenti per il risultato … adesso risponda alla chiamata di assunzione e non faccia decorrere il SILENZIO!!!

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Complimenti! :heart: Buon inizio.