Accesso difensivo e informazione al controinteressato

Buonasera, nel caso in cui pervenga un accesso difensivo ex art. 24 comma 7 della l.241/90 è necessario informare il controinteressato al fine di consentire il suo diritto all’opposizione? Pongo il seguente quesito, perchè dai recenti arresti è stata evidenziata la differente ratio sottesa all’istituto in esame. In particolare, l’accesso difensivo risponde alla logica di esercizio del diritto di difesa mentre l’accesso documentale “classico” risponde alla logica della trasparenza. Si è parlato, a tal fine, di una “doppia anima” all’interno dell’art. 24. Ciò posto, anche il tenore della norma sembra non dare adito a incertezze in quanto afferma che: " deve comunque essere garantito l’accesso ai richiedenti ai documenti amministrativi…" Ebbene, l’utilizzo dell’avverbio “comunque” sembra indicare che, rispetto alla fattispecie dell’accesso documentale dove vi è una ponderazione degli interessi, nel caso di accesso difensivo i documenti devono essere comunque dati. Alla luce di tutto quanto ciò premesso, l’opposizione del controinteressato andrebbe sempre respinta. Allora mi chiedo, va lo stesso informato?
Grazie !