Salve a tutti,
ho partecipato a un concorso e non ho superato la prova scritta. Ritenendomi abbastanza sicuro di aver creato un elaborato che potesse quantomeno ottenere un punteggio di almeno 21/30, ho esercitato il diritto di accesso documentale chiedendo copia delle prove scritte degli altri candidati risultati idonei.
L’amministrazione ha accolto la richiesta, ma mi ha richiesto 60 € indicandoli come costi di “scansione” delle prove. La cosa mi lascia perplesso perché le prove sono state svolte in modalità digitale, quindi non capisco quale sia la scansione sia necessaria.
Ma a prescindere dalla motivazione adoperata, comprendo perfettamente che l’estrazione dei documenti, l’eventuale selezione del materiale e soprattutto l’oscuramento/anonimizzazione dei dati di circa 100/150 candidati comportino un attività istruttoria non banale. Quello che però vorrei capire è se questi 60 € vadano considerati come un importo congruo (come rimborso costi di riproduzione/ricerca/visura), per la richiesta o se (secondo voi) siano invece da considerarsi come un importo sproporzionato al cui interno possa celarsi una forma di disincentivo/ostacolo all’esercizio dell’accesso.
La cosa mi appare alquanto strana, in quanto non è la prima volta che faccio questo genere di accesso documentale post-concorso, ma nessun’altro ente mi ha mai fatto pagare.
Accesso Documentale alle Prove di Concorso Pubblico
CONTENUTO
Il diritto di accesso documentale ai concorsi pubblici è un tema di grande rilevanza per garantire la trasparenza e la regolarità delle procedure selettive. Questo diritto è sancito dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina l’accesso ai documenti amministrativi. In particolare, l’articolo 22 definisce il diritto di accesso come la possibilità di visionare e copiare documenti amministrativi da parte di soggetti che dimostrano un interesse diretto. L’articolo 25 stabilisce che la richiesta di accesso deve essere motivata, e la partecipazione a un concorso pubblico costituisce un valido motivo.
I candidati possono richiedere l’accesso a vari documenti, tra cui:
Gli elaborati scritti di tutti i partecipanti, con particolare riferimento a quelli idonei e vincitori (T.A.R. Puglia-Bari n. 962/2012).
I verbali della commissione esaminatrice e le griglie di valutazione utilizzate (Cons. Stato n. 451/2021).
Le domande e i titoli presentati dai concorrenti (T.A.R. Lazio-Roma ord. 7436/2013).
È importante sottolineare che la privacy degli altri candidati non prevale sul diritto di accesso, come stabilito dal T.A.R. Emilia-Romagna-Bologna n. 1010/2022.
Per esercitare questo diritto, il candidato deve presentare una domanda formale all’Amministrazione banditrice, utilizzando modalità come PEC, raccomandata o consegna a mano. La richiesta deve essere specifica e dettagliata.
Tuttavia, è fondamentale tenere presente che alcuni documenti sono esclusi dall’accesso, come previsto dall’articolo 24 della stessa legge. Inoltre, l’accesso documentale differisce dall’accesso civico o generalizzato, che ha regole e finalità diverse.
CONCLUSIONI
Il diritto di accesso documentale rappresenta uno strumento essenziale per garantire la trasparenza nelle procedure di selezione pubblica. I candidati devono essere consapevoli di questo diritto e delle modalità per esercitarlo, al fine di tutelare i propri interessi e garantire la correttezza delle valutazioni.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, la conoscenza del diritto di accesso documentale è fondamentale. Essa non solo permette di verificare la correttezza delle procedure, ma anche di contribuire a un ambiente di lavoro più trasparente e responsabile. La consapevolezza di tali diritti può influenzare positivamente la fiducia nel sistema di selezione pubblica.
PAROLE CHIAVE
Accesso documentale, concorso pubblico, trasparenza, L. 241/1990, diritto di accesso, privacy, elaborati scritti, verbali commissione.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge 7 agosto 1990, n. 241
T.A.R. Puglia-Bari n. 962/2012
Consiglio di Stato n. 451/2021
T.A.R. Lazio-Roma ord. 7436/2013
T.A.R. Emilia-Romagna-Bologna n. 1010/2022
Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 24
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La situazione che descrivi è un classico esempio di “attrito burocratico” dove la terminologia utilizzata dall’Amministrazione sembra fare a pugni con la realtà tecnica dei fatti.
Analizziamo la questione distinguendo tra la logica amministrativa, la normativa vigente e il sospetto di dissuasione.
1. Il paradosso della “scansione digitale”
Se le prove sono nate in formato digitale, parlare di “costi di scansione” è tecnicamente un controsenso. In termini informatici, si tratterebbe di un’estrazione di database o di un salvataggio in PDF. Tuttavia, spesso le Pubbliche Amministrazioni utilizzano “voci di costo” predefinite nei loro regolamenti interni che risalgono all’era analogica. È probabile che abbiano applicato acriticamente una tariffa prevista per i documenti cartacei, semplicemente perché “non hanno una voce di costo specifica per il digitale”.
2. Cosa dice la legge (Legge 241/90)
Il principio generale dell’accesso documentale è la gratuità. L’amministrazione può richiedere solo:
Il rimborso dei costi di riproduzione (carta, toner o supporto fisico come CD/USB).
I diritti di ricerca e visura (se previsti dal regolamento dell’ente).
Il punto cruciale: La giurisprudenza prevalente (Consiglio di Stato) afferma che l’amministrazione non può addebitare al cittadino il costo del lavoro intellettuale o operativo dei propri dipendenti. L’attività di oscuramento dei dati (anonymization) e la selezione del materiale rientrano nei doveri d’ufficio, per i quali i dipendenti sono già retribuiti dallo Stato.
3. I 60 € sono congrui?
Per darti un parametro di riferimento, guardiamo alla tabella dei costi mediamente accettati:
Fotocopie A4: circa 0,10 € / 0,25 € a foglio.
Diritti di ricerca: solitamente oscillano tra i 5 € e i 15 € per pratica.
Invio digitale: dovrebbe tendere allo zero, fatte salve le spese di segreteria fisse.
La tua situazione: Se parliamo di 100-150 prove, 60 € corrispondono a circa 0,40 € - 0,60 € a candidato.
Se fosse materiale cartaceo: Sarebbe un prezzo onesto (quasi un “prezzo di favore” considerando il volume).
Essendo materiale digitale: È un importo che appare sproporzionato. Se il documento è già un file, il “costo di riproduzione” è virtualmente nullo.
4. È una forma di disincentivo?
Il sospetto che i 60 € fungano da “barriera all’ingresso” è legittimo. In diritto amministrativo si parla di onere improprio: se il costo per accedere a un proprio diritto diventa troppo elevato, l’accesso stesso viene svuotato di significato.
Tuttavia, per un’amministrazione, 60 € sono una cifra “borderline”: abbastanza alta da infastidire il singolo, ma troppo bassa per giustificare (economicamente) un ricorso al TAR che costerebbe migliaia di euro. Spesso è più una “pigrizia regolamentare” (usare tariffe vecchie) che un piano orchestrato per ostacolarti.
Cosa potresti fare ora?
Prima di pagare, potresti inviare una breve PEC di richiesta chiarimenti (o un’istanza in autotutela) scrivendo qualcosa del genere:
“In riferimento alla nota prot. n. [numero], faccio presente che le prove in oggetto sono state espletate in modalità digitale. Si richiede pertanto di specificare la natura dei ‘costi di scansione’ indicati, atteso che i documenti non necessitano di digitalizzazione. Si ricorda inoltre che, ai sensi della L. 241/90, i costi a carico del richiedente devono limitarsi al solo rimborso delle spese vive di riproduzione e supporto, con esclusione dei costi relativi all’attività istruttoria o di anonimizzazione dei dati, gravanti sull’ufficio.”
Spesso, di fronte a una contestazione formale che dimostra competenza tecnica, l’amministrazione “si ravvede” e ricalcola l’importo eliminando le voci improprie.
Bozza di istanza per rideterminazione costi di accesso
Oggetto: Richiesta di rideterminazione dei costi per l’accesso documentale – Concorso [Nome Concorso] – Rif. nota prot. [Inserire Numero Protocollo]
Spett.le Amministrazione,
con riferimento alla comunicazione del [Data], con la quale codesta Amministrazione accoglieva la mia istanza di accesso agli atti subordinandone il rilascio al pagamento di € 60,00 a titolo di “costi di scansione”, il sottoscritto [Tuo Nome e Cognome] osserva quanto segue:
Incongruenza tecnica: Le prove scritte oggetto della richiesta sono state espletate in modalità digitale. Pertanto, i documenti richiesti esistono già in formato informatico nativo. Non si ravvisa, dunque, alcuna necessità di “scansione”, trattandosi di mera estrazione e trasmissione di file digitali via PEC o altro supporto telematico.
Inquadramento normativo (L. 241/90): Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, Comm. per l’accesso, parere 12/01/2016), l’accesso ai documenti è gratuito, fatto salvo il solo rimborso dei costi di riproduzione effettiva e dei diritti di ricerca e visura previsti dal regolamento dell’ente.
Esclusione dei costi istruttori: L’attività di selezione del materiale e di oscuramento dei dati sensibili dei terzi (anonimizzazione) rientra nei compiti d’ufficio dell’Amministrazione e non può essere traslata sul cittadino come costo di riproduzione (cfr. pareri Garante Privacy e Commissione Accesso). Tali attività non configurano un “servizio a pagamento” ma l’esercizio di una funzione pubblica finalizzata alla trasparenza.
Tutto ciò premesso, SI RICHIEDE a codesta Amministrazione:
La rideterminazione dell’importo, limitandolo al solo rimborso degli eventuali diritti di ricerca/visura stabiliti dal regolamento interno (solitamente di entità molto inferiore a quella richiesta);
In subordine, la trasmissione di un prospetto analitico che specifichi come sia stata calcolata la cifra di € 60,00, distinguendo tra costi di riproduzione (inesistenti per file digitali) e diritti di ricerca.
In attesa di riscontro, resto a disposizione per il pagamento della somma che risulterà congrua e normativamente giustificata.
Distinti saluti, [Tuo Nome]
Cosa succederà dopo?
In genere, le PA rispondono in due modi:
Ridimensionano la pretesa: Ammettono l’errore materiale (spesso danno la colpa al software che genera i bollettini) e ti chiedono una cifra simbolica (es. 10-15 € di diritti fissi).
Si arroccano: Sostengono che “il regolamento prevede questo”. In quel caso, il costo di 60 € va valutato rispetto al valore del tuo ricorso. Se il tuo obiettivo è capire se ci sono stati errori di valutazione grossolani, 60 € sono un investimento accettabile, ma pagarli “sotto protesta” ti permetterebbe comunque di impugnare l’atto in seguito.
Un consiglio strategico per l’analisi
Una volta ottenuti i documenti (a prescindere dal costo), non limitarti a guardare solo il testo delle prove altrui. Chiedi (se non l’hai già fatto) anche le griglie di valutazione e i verbali della commissione.