Accesso documentale e preavviso di rigetto

Buongiorno,

Un professionista incaricato da un impresa ha inoltrato al nostro Ufficio una richiesta di accesso ai documenti amministrativi riguardante delle vecchie autorizzazioni di cui era titolare l’impresa. Abbiamo riscontrato delle carenze nella richiesta di accesso e pertanto chiediamo integrazioni per poter accogliere la domanda.
Tale richiesta di integrazioni si configura come un preavviso di rigetto ai sensi dell’art.10-bis L.241/1990, con i relativi termini?
Oppure si tratta come una richiesta di integrazioni, assimilabile a quelle che emettiamo a seguito di SCIA carenti ma conformabili?
Grazie

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

La questione sollevata riguarda l’interpretazione dell’art. 10-bis della Legge 241/1990 nel contesto delle procedure di accesso ai documenti amministrativi. Per comprendere meglio la situazione, è utile partire da una premessa generale sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e sulle procedure di integrazione e di preavviso di rigetto.

Teoria generale del diritto di accesso ai documenti amministrativi:
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è disciplinato dalla Legge 241/1990, che stabilisce il diritto di ogni cittadino di accedere ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione per tutelare i propri interessi giuridici. L’accesso può essere limitato solo per i motivi espressamente previsti dalla legge.

Norme relative alla teoria:

  • Art. 22 della Legge 241/1990: disciplina il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
  • Art. 10-bis della Legge 241/1990: introduce l’obbligo per la pubblica amministrazione di comunicare al richiedente, prima del rigetto, le ragioni che impediscono l’accoglimento della domanda, concedendo un termine per presentare osservazioni.

Esempi concreti:

  • Nel caso di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi carente di informazioni necessarie per l’identificazione dei documenti richiesti, l’amministrazione può richiedere integrazioni al richiedente.
  • Il preavviso di rigetto, previsto dall’art. 10-bis, si applica in situazioni in cui l’amministrazione intende negare l’accesso per motivi sostanziali, come la tutela del segreto d’ufficio o la protezione della privacy.

Conclusione sintetica:
La richiesta di integrazioni per una domanda di accesso ai documenti amministrativi carente non si configura come un preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 241/1990, ma piuttosto come un’azione amministrativa volta a permettere al richiedente di completare la propria richiesta in modo che possa essere adeguatamente valutata. Questo processo è più simile alle richieste di integrazione emesse per le SCIA carenti ma conformabili, in quanto entrambi mirano a consentire al richiedente di correggere o completare la propria domanda per soddisfare i requisiti amministrativi.

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Bibliografia:

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” disponibile su Normattiva.
  • Articolo “Il diritto di accesso ai documenti amministrativi” disponibile su Altalex.