Accesso documentale e privacy

Una societá invia ad un Ente una segnalazione contro un soggetto che in seguito ne viene a conoscenza e ne richiede l’accesso documentale. L’ Ente che ha ricevuto questa segnalazione, notifica la richiesta di accesso documentale al controinteressato, cioè alla societá, la quale si oppone in quanto richiede che venga tutelata la privacy.
Il soggetto in questione non ha comunque il diritto di sapere il nome della societá che lo ha segnalato in modo da potersi eventualmente rivolgere ad un legale in sua difesa?
L’ Ente in questo caso, nell’accesso documentale è obbligato a “oscurare” il nome della societá pur non trattandosi di un dato sensibile?

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

La questione dell’accesso ai documenti amministrativi è regolata in Italia dalla legge n. 241/1990 e successive modificazioni, che stabilisce i principi generali in materia di trasparenza e diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Teoria Generale del Diritto di Accesso ai Documenti Amministrativi

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è un principio fondamentale che consente ai cittadini di prendere visione di documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, al fine di garantire la trasparenza e il controllo democratico sull’operato delle istituzioni. Tuttavia, questo diritto non è assoluto e può essere limitato per tutelare interessi legittimi, come la privacy e la riservatezza di terzi.

Norme Relative alla Teoria

  • Legge n. 241/1990: Stabilisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
  • Articolo 22 della Legge n. 241/1990: Prevede la possibilità di escludere o limitare l’accesso per tutelare la riservatezza di persone fisiche o giuridiche.
  • Regolamento UE 2016/679 (GDPR): Impone la tutela dei dati personali e può influenzare l’accesso ai documenti contenenti tali dati.

Esempi Concreti

Se una società invia una segnalazione contro un soggetto, e quest’ultimo richiede l’accesso ai documenti, l’ente deve valutare se nella segnalazione sono presenti dati sensibili o informazioni che potrebbero ledere la riservatezza della società segnalante. Se non vi sono motivi legittimi per limitare l’accesso, il nome della società potrebbe essere rivelato. Tuttavia, se la divulgazione del nome potrebbe esporre la società segnalante a rischi o pregiudizi, l’ente potrebbe decidere di omettere tali informazioni.

Conclusione Sintetica

In assenza di opposizione da parte della società segnalante e in presenza di una richiesta legittima di accesso, l’ente potrebbe essere tenuto a rivelare il nome della società, a meno che non sussistano specifiche ragioni di riservatezza o protezione dei dati personali che giustifichino una limitazione dell’accesso.

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Bibliografia

Per approfondimenti specifici sulle norme vigenti e le prassi amministrative, è sempre consigliabile consultare un professionista del settore legale.