Accesso endoprocedimentale

Buongiorno,
un soggetto controinteressato a cui è stata fatta la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell’art 7 della legge n.241 del 1990, formula istanza di accesso ex artt 22 e ss della medesima legge, chiedendo al Comune estrazione di copia di tutti gli atti del procedimento amministrativo in corso.
Poiché nel caso in esame trattasi in realtà di un accesso endoprocedimentale, da parte di un soggetto partecipante ad un procedimento amministrativo in corso, riteniamo di applicare l’art 10 della legge 241 del 1990, il quale prevede solo la possibilità di prendere visione degli atti, non anche di effettuare l’estrazione di copia.

È corretta la nostra ricostruzione?
Grazie

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

La questione sollevata riguarda l’interpretazione delle norme relative all’accesso agli atti amministrativi, in particolare in un contesto in cui un soggetto controinteressato chiede di accedere agli atti di un procedimento amministrativo ancora in corso. La legge n. 241 del 1990, che regola l’attività amministrativa e il diritto di accesso ai documenti amministrativi, prevede diversi articoli che si applicano a questa situazione.

Innanzitutto, è importante distinguere tra l’accesso documentale generale, regolato dagli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990, e l’accesso agli atti di un procedimento in corso, specificamente contemplato dall’articolo 10 della stessa legge. Mentre l’accesso documentale generale consente di ottenere copia degli atti amministrativi, l’accesso endoprocedimentale mira a garantire la trasparenza e la partecipazione all’interno del procedimento stesso.

L’articolo 10 della legge 241/1990 stabilisce che chiunque ha interesse può prendere visione degli atti e dei documenti che riguardano un procedimento amministrativo in corso, al fine di esercitare i propri diritti di difesa. Tuttavia, la norma non specifica esplicitamente se tale diritto si estenda alla possibilità di ottenere copie degli atti.

La prassi e l’interpretazione giurisprudenziale hanno chiarito che, pur essendo l’obiettivo principale dell’articolo 10 quello di consentire la visione degli atti, il diritto di accesso endoprocedimentale dovrebbe essere interpretato in modo da non pregiudicare l’effettività della tutela dei diritti dei partecipanti al procedimento. Ciò significa che, in determinate circostanze, può essere ritenuto necessario consentire anche l’estrazione di copia degli atti, qualora ciò sia indispensabile per esercitare adeguatamente i propri diritti di difesa.

Esempio concreto:
Se un soggetto controinteressato necessita di copie di specifici documenti contenuti nel fascicolo del procedimento per preparare un’adeguata difesa o per valutare la correttezza delle procedure amministrative seguite, negare tale possibilità potrebbe limitare il suo diritto di difesa.

Conclusione sintetica:
La vostra ricostruzione, che prevede di limitare l’accesso endoprocedimentale alla sola visione degli atti senza consentire l’estrazione di copia, potrebbe essere considerata troppo restrittiva alla luce dell’obiettivo di tutela dei diritti dei partecipanti al procedimento. È consigliabile valutare caso per caso se l’estrazione di copia degli atti sia necessaria per garantire una piena tutela dei diritti di difesa, in linea con i principi di trasparenza e partecipazione alla vita amministrativa.

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Bibliografia: