Acconciatore - locali non soddisfano i requisiti igienico-sanitari minimi

Siamo in Veneto - il 20 settembre 2023 un acconciatore ha presentato nel nostro comune una SCIA per trasferimento sede attività e SCIA per variazione responsabile tecnico.
Questa mattina mi chiama l’ULSS per conoscere la situazione dell’attività, perché il 29 settembre 2023 dicono aver inviato tramite SUAP la verifica NEGATIVA perché i locali NON soddisfano i requisiti igienico sanitari minimi.
Da verifiche effettuate, NON risulta essere mai stata inviata dall’ULSS la comunicazione, ne tramite SUAP ne tramite PEC o altro.
L’ULSS invia stamattina l’esito negativo, ovviamente datato 29/09/2023, ma non mi invia alcuna ricevuta (su mia richiesta) a sostegno di ciò che affermano.
Pertanto sono passati 5 mesi senza aver bloccato l’attività e avviato il procedimento di rimozione degli effetti della SCIA nei 60 giorni previsti.
Come dovrei procedere? Chiedo gentilmente aiuto su una situazione che mi trovo a dover affrontare che non è dipesa da quest’ufficio.
Grazie mille in anticipo

L’art. 2 comma 8-bis della L. 241/1990 è chiaro:
… i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all’articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.

Ergo al di là del fatto che tu abbia ricevuto o meno il “parere” dell’ULSS (qui si può discutere eventualmente di responsabilità sulle tempistiche) l’art. 19 c. 3 non è applicabile.
Valuta se ci sono le condizioni del 21-nonies, o, se ci sono dichiarazioni non veritiere, l’art. 21.

Non conosco nel dettaglio la disciplina regionale veneta, ma mi pare che l’attività di acconciatore dovrebbe essere regolata dalla L.R. 28/2009, che contempla l’esistenza di un regolamento comunale che dovrebbe prevedere “i requisiti urbanistici, edilizi, dimensionali e igienico-sanitari dei locali nei quali viene esercitata l’attività e delle dotazioni tecniche, nonché le norme sanitarie e di sicurezza”.

La stessa L.R., poi, contiene le relative sanzioni e le conseguenti sanzioni accessorie, ivi compreso il divieto di prosecuzione dell’attività qualora vengano meno i requisiti che ne hanno (avrebbero) consentito l’inizio.

Nel caso in esame, dunque, si potrebbe già agire sulla base della sola legge regionale.

Se il trasferimento della sede dell’attività è stata segnalata tramite SCIA, mi pare verosimile che nella stessa il soggetto interessato avesse dichiarato il rispetto dei vari regolamenti/requisiti richiesti per i nuovi locali, ivi compresi quelli igienico-sanitari. Se per questi ultimi la dichiarazione non era veritiera, credo sia evidente che potrebbe anche applicarsi l’art. 21 della legge 241/90.

Certo è che l’ASL non poteva limitarsi ad una generica segnalazione al SUAP. Se il loro sopralluogo aveva accertato la carenza dei requisiti igienico-sanitari dei nuovi locali, spettava a loro contestare la relativa sanzione amministrativa. Per di più, trattandosi di una violazione amministrativa in connessione obiettiva con il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (SCIA), spettava sempre a loro – quale organo accertatore – denunciarlo…

Grazie mille per i riscontri.
E’ corretto, pertanto, procedere con l’avvio del procedimento per annullamento della SCIA (art. 21-nonies L. 241/90) e dichiarazioni mendaci (art. 21 L. 241/90) oppure ci sono margini per l’adeguamento dell’attività, cioè avvio del procedimento di sospensione dell’attività?
Grazie ancora per il supporto.

Se procedete con l’art. 21 della L. 241/90, dovete tener conto di quello che prevede il primo comma del medesimo articolo:

"Con la segnalazione o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l’interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell’attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi"

Grazie mille della delucidazione