Buonasera,
è possibile esercitare l’attività di acconciatore in forma non professionale, ovvero in forma associativa, rivolgendola esclusivamente ai soci? Eventualmente, sarebbe comunque obbligatoria la designazione di un responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali?
E’ brutto fare il processo alle intenzioni ma quale associazione socio-ricreativa-culturale o affini ha come scopo associativo quello di effettuare il taglio di capelli fra i suoi membri? Sono situazione che difficilmente stanno in piedi.
In generale, se la legge prevede la presenza di un RT è perché reputa che quell’attività debba essere fatta con una certa professionalità. Professionalità poste a tutela di chi si sottopone alla prestazione. Soprattutto in ambito di attività estetica puoi trovare molte sentenze civili sul risarcimento per prestazioni che hanno provocato danno. Il discorso può essere traslato all’acconciatore. Vedi anche in ambito amministrativo la sentenza del CdS 4132/2014 sempre in materia estetica ma traslabile:
…Peraltro, il fatto che quei macchinari insistano all’interno di un circolo privato non incide sulle considerazioni di cui sopra, atteso che, nella sostanza, offrendo ai soci un trattamento estetico a tutti gli effetti, si pone in essere un’attività che è assimilabile all’esercizio al pubblico di un attività protetta per ragioni di salute e di sicurezza il cui esercizio resta subordinato, per legge, alla sussistenza delle condizioni dell’esistenza di un soggetto munito del titolo professionale di estetista e dell’ottenimento di specifica autorizzazione amministrativa…