Nella visura camerale di una ditta individuale, attualmente cessata, è riportato “è abilitato con la qualifica di parrucchiere donna e uomo nella commissione del 1992”. Immagino che il soggetto è in possesso del vecchio riconoscimenti delle commissioni provinciali dell’artigianato.
Domanda: nel Lazio coloro che sono in possesso del vecchio riconoscimento delle commissioni provinciali dell’artigianato mantengono il requisito professionale, senza effetture nessun corso? oppure devono effettuare un corso di riqualificazione
Faccio una sintesi a uso di tutti
Con il d.lgs. n. 147/2012 viene abrogata la legge 161/63. I requisiti professionali restano solo quelli indicati dalla legge 174/2005. In pratica, è venuta meno la possibilità di riconoscere il requisito professionale basato solo sull’esperienza nei confronti di chi lo aveva già maturato (es. dipendenti qualificati con più di due anni in attesa di riconoscimento), dato che è venuta meno la disposizione sul riconoscimento da parte della CCIAA e dato che è entrato in vigore l’obbligo dell’esame terorico-pratico della legge 174/2005.
Tuttavia, coloro che all’entrata in vigore della modifica normativa citata erano già in possesso dell’attestato di qualifica di acconciatore o di parrucchiere (rilasciati a suo tempo dall’Albo Artigiani o CCIAA), oppure attestato dopo corso biennale tramite agenzia formativa riconosciuta dalla Regione, potevano e possano essere considerati in possesso dei requisiti professionali (era un percosro concluso valevole anche oggi).