Acconto IMU 2023

Entro il 16 giugno prossimo i contribuenti sono chiamati a versare la prima rata dell’IMU 2023. Fanno eccezione i possessori di immobili compresi nei comuni e nelle frazioni elencati dal decreto-legge n. 61 del 1° giugno 2023, per i quali la scadenza è stata differita al 20 novembre, senza sanzioni e interessi.

Chi deve pagare e chi no

L’IMU è dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli e deve essere corrisposta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), ovvero dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

La relativa disciplina prevede diverse forme di esenzione e agevolazione, attraverso riduzioni della base imponibile e/o dell’aliquota, che possono essere automatiche o subordinate alla decisione del Comune su cui insiste l’immobile.

Fra queste, ricordiamo che dal 2022 sono esenti i c.d. beni merce (ovvero i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati).

La legge di bilancio 2023 (legge 297/2022) ha introdotto una nuova fattispecie di esenzione riguardante “gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale”. Si tratta di una previsione che si pone in controtendenza rispetto al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che, in considerazione del carattere patrimoniale dell’IMU, la considera applicabile anche sugli immobili dei quali il possessore non abbia la disponibilità effettiva. Su questa base, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che l’imposta deve essere versata da parte del soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale, anche se il bene è occupato abusivamente da soggetti terzi. La nuova norma non prevede un’esenzione automatica per tutti gli immobili occupati abusivamente, in quanto ne limita l’applicazione solo a quelli “non utilizzabili né disponibili”, aprendo in tal modo a questioni di fatto che certamente potranno essere foriere di contenzioso (si pensi agli immobili occupati solo parzialmente e per i quali residui qualche forma di utilizzabilità, per i quali ci si chiede se l’IMU sia dovuta pro quota).

Ulteriore requisito per concretizzare il diritto alla detassazione riguarda l’esistenza di una denuncia o la pendenza di un’azione giudiziaria penale relativamente all’occupazione dell’immobile. La norma richiama in modo espresso gli articoli 614, secondo comma (violazione di domicilio) e 633 (invasione di terreni o edifici) del codice penale, ma detta poi una clausola di chiusura che comprende anche altre eventuali fattispecie di reato che contemplino come elemento oggettivo l’occupazione di un immobile. Dal tenore letterale sembrerebbe che il diritto all’esenzione si concretizzi anche solo a seguito della presentazione della denuncia, senza che ad essa debba necessariamente conseguire l’avvio della conseguente azione giudiziaria. Da chiarire, invece, la portata di un eventuale provvedimento di archiviazione, laddove ad esso non consegua il rilascio dell’immobile. Sempre la stessa norma prevede che il soggetto passivo comunichi al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione.

Analoga comunicazione dovrà essere trasmessa allorché cessa il diritto all’esenzione. Si ritiene che la comunicazione rappresenti una condizione essenziale della non della detassazione, dal che dovrebbe desumersi che, in mancanza, l’imposta resta dovuta. Al momento, però, il decreto ministeriale non è stato emanato, per cui i comuni devono decidere se accettare o meno le eventuali dichiarazioni comunque trasmesse, ovvero dare indicazione ai contribuenti di procedere comunque al pagamento. Chi scrive ritiene, al riguardo, che l’esenzione spetti comunque retroattivamente, a seguito della presentazione della comunicazione telematica, a decorrere dalla data di inizio dell’occupazione (o di presentazione della denuncia), ovviamente a partire dalla data di entrata in vigore della norma.

Fra le novità, va certamente annoverata anche la sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, che, come già evidenziato anche da IFEL, ha nella sostanza dichiarato l’illegittimità di tutte le norme che disciplinano l’applicazione dell’IMU all’abitazione principale riscrivendola in maniera costituzionalmente orientata. In particolare, per la Corte il riferimento al nucleo familiare non può essere considerato rilevante ai fini della disciplina dell’IMU per l’abitazione principale in quanto determina evidenti contrasti con i principi costituzionali. Pertanto, possono beneficiare dell’esenzione anche i coniugi con residenza, purché non fittizia, in immobili diversi.

Come si calcola la rata?

L’acconto si paga applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente, quindi quelli fissati per l’anno 2022, per cui gli eventuali aumenti decisi dai Comuni per il 2023 avranno effetto solo a conguaglio per il saldo (il cui versamento è previsto per lunedì 18 dicembre, perché il 16 cade di sabato). I comuni hanno tempo fino al 14 ottobre per inviare, a pena di inefficacia, le proprie deliberazioni al Mef, che dovrà poi pubblicarle entro il 28 ottobre.

Gli omessi o carenti versamenti possono essere regolarizzati versando sia il tributo che gli interessi e la sanzione con le eventuali riduzioni di legge decrescenti al crescere del ritardo, secondo la disciplina del c.d. ravvedimento operoso nelle sue varie declinazioni (sprint, breve, medio, lungo).