Accordo fraudolento fra operatori economici

L’accordo fraudolento fra operatori economici, partecipanti a una procedura di affidamento, finalizzato a far vincere 1 di essi che violazione integra?

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L’accordo fraudolento tra operatori economici che partecipano a una procedura di affidamento pubblico, con l’obiettivo di favorire la vittoria di uno di essi, costituisce una violazione delle norme sulla concorrenza e può integrare il reato di frode nelle pubbliche forniture, così come previsto dall’articolo 353 del codice penale italiano. Inoltre, può configurarsi anche il reato di turbativa d’asta, ai sensi dell’articolo 353-bis del codice penale.

Teoria Generale del Diritto

Nel diritto degli appalti pubblici, la concorrenza è un principio fondamentale che mira a garantire l’efficienza e la trasparenza nella selezione del contraente e a ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo per l’amministrazione pubblica. Qualsiasi accordo che distorca questo processo è considerato illegale.

Norme Relative alla Teoria

  • Art. 353 Codice Penale - Frode nelle pubbliche forniture
  • Art. 353-bis Codice Penale - Turbativa d’asta
  • Art. 80 del D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) - Motivi di esclusione dalla partecipazione a gare di appalto
  • Nuovo Codice Appalti (D.lgs. 36/2023) - Norme aggiornate relative agli appalti pubblici

Esempio Concreto

Immaginiamo che due aziende, A e B, partecipino a una gara d’appalto per la fornitura di beni a un ente pubblico. Prima della presentazione delle offerte, i rappresentanti delle due aziende si incontrano segretamente e decidono che A ritirerà la sua offerta migliore in cambio di una percentuale sui profitti di B, che presenterà un’offerta leggermente superiore a quella che avrebbe presentato A. Questo accordo è finalizzato a garantire che B vinca l’appalto senza una reale competizione di mercato.

Conclusione Sintetica

Un accordo fraudolento tra operatori economici in una procedura di affidamento pubblico viola i principi di concorrenza e trasparenza e può configurare reati penali come la frode nelle pubbliche forniture e la turbativa d’asta, oltre a essere motivo di esclusione dalle gare di appalto secondo la normativa vigente sugli appalti pubblici.

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Bibliografia