Accordo quadro - affidamento incarico previsto nelle somme a disposizione q.t.e. del contratto attuativo

Buongiorno,

premesso che l’affidamento dell’Accordo Quadro non richiede l’assunzione di un impegno di spesa, chiedo cortesemente come debba procedere per affidare l’incarico di verifica del progetto esecutivo relativo al primo contratto attuativo.

Tale incarico è previsto tra le somme a disposizione del progetto, ma risulta ancora da affidare e da impegnare.

Ringrazio anticipatamente per il chiarimento che vorrete fornirmi.

La premessa è assolutamente corretta e costituisce il punto di partenza fondamentale: l’Accordo Quadro (AQ) definisce i prezzi e le condizioni, ma il vero e proprio vincolo contabile sorge solo con i singoli contratti attuativi.

Per l’affidamento dell’incarico di verifica del progetto esecutivo relativo al primo contratto attuativo, la procedura si articola su due binari paralleli ma strettamente interconnessi: la fase procedurale/negoziale (l’affidamento del servizio di verifica) e la fase contabile (l’impegno di spesa).

Ecco i passaggi operativi dettagliati per procedere correttamente secondo la normativa vigente (D.Lgs. 36/2023):

1. Fase Contabile preliminare: Attivazione del Quadro Economico

Prima di lanciare l’affidamento della verifica, è necessario che il progetto (o quantomeno il primo lotto/contratto attuativo) sia inserito nella programmazione dell’ente e che sia stato stanziato il relativo budget complessivo.

  • Le Somme a Disposizione: Poiché la voce “Verifica del progetto” è già prevista tra le somme a disposizione del quadro economico dell’opera principale, non serve cercare nuove coperture finanziarie.

  • La “Prenotazione” di spesa: Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) deve richiedere al servizio finanziario una prenotazione di spesa a valere sulla specifica voce del quadro economico del progetto, per l’importo stimato del servizio di verifica (calcolato sulla base del D.M. Parametri, ovvero il D.M. 17 giugno 2016).

2. Fase Procedurale: Scelta della modalità di affidamento

La verifica del progetto esecutivo è un servizio di natura tecnica. Ai sensi dell’art. 42 e dell’Allegato II.7 del D.Lgs. 36/2023, la scelta del verificatore dipende dall’importo dei lavori posti a base d’appalto del contratto attuativo:

  • Lavori inferiori a 20 milioni di euro (e sotto la soglia comunitaria): Se non si dispone di un ufficio tecnico interno accreditato o non si vuole procedere internamente, si può affidare all’esterno a:

    • Organismi di controllo accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

    • Società di ingegneria, professionisti singoli o associati (che abbiano all’interno un sistema di controllo qualità).

  • Modalità di scelta del contraente: Trattandosi tipicamente di importi ridotti (le spese di verifica su un singolo contratto attuativo difficilmente superano le soglie dei servizi), si procederà quasi sempre tramite affidamento diretto (art. 50, comma 1, lett. b del D.Lgs. 36/2023) se l’importo della verifica è inferiore a 140.000 euro, nel rispetto del principio di rotazione.

3. Sequenza Operativa degli Atti (L’iter del RUP)

Per procedere concretamente, la sequenza documentale e gestionale da seguire è la seguente:

**1.Determinazione a contrarre e affidamento (Atto Unico):**Fase istruttoria.

Il RUP redige la determina (che per gli affidamenti diretti unisce l’avvio e l’affidamento). All’interno dell’atto si dà atto che la spesa trova copertura nella voce “Spese di verifica” delle somme a disposizione del quadro economico del progetto approvato. Si acquisisce il CIG specifico per il servizio di verifica.

**2.Visto di regolarità contabile ed Impegno di spesa:**Fase contabile.

La determina viene trasmessa al Servizio Finanziario. Il responsabile finanziario appone il visto di regolarità contabile e trasforma la precedente “prenotazione” in un vero e proprio impegno di spesa a favore del verificatore individuato.

**3.Esecuzione della verifica:**Fase tecnica.

Una volta esecutiva la determina e formalizzato l’incarico (anche tramite semplice scambio di lettere commerciali), il verificatore esegue l’attività sul progetto esecutivo del primo contratto attuativo e rilascia il Rapporto Finale di Verifica.

**4.Validazione del Progetto:**Fase conclusiva del RUP.

Il RUP, visionato il rapporto del verificatore e accertata la conformità, emette l’atto formale di validazione del progetto (art. 42 del Codice). Solo dopo questo step sarà possibile procedere all’approvazione del progetto esecutivo e alla successiva stipula del primo contratto attuativo dell’Accordo Quadro.

Nota di cautela per il CIG: Ricorda che l’Accordo Quadro ha un suo CIG “Padre” (che serve per il monitoraggio dell’accordo complessivo). L’incarico di verifica, essendo un servizio autonomo affidato a un soggetto terzo rispetto all’appaltatore dei lavori, deve avere un proprio CIG autonomo slegato dai CIG “Derivati” che userai invece per i singoli contratti attuativi con l’appaltatore.

Buongiorno Dott. Chiarelli,

La ringrazio per la chiara ed esaustiva risposta che mi ha fornito.

Vorrei sottoporLe un ulteriore dubbio riguardante la gestione contabile dell’Accordo Quadro e del primo contratto attuativo…

Premesso che, in sede di affidamento dell’Accordo Quadro, non è stata assunta né una prenotazione né un impegno di spesa sull’importo complessivo dell’Accordo Quadro, in quanto si è ritenuto che il vincolo contabile sorga soltanto con i successivi contratti attuativi.

Attualmente devo approvare il progetto esecutivo relativo al primo contratto attuativo e, contestualmente, affidare l’incarico di verifica del progetto, il cui corrispettivo è previsto tra le somme a disposizione del quadro economico del medesimo contratto attuativo.

Considerato che, al momento dell’affidamento dell’incarico di verifica, non è stato ancora assunto né l’impegno di spesa relativo al contratto attuativo né quello riferito all’Accordo Quadro, chiedo quale sia la corretta procedura contabile e amministrativa.

In particolare:

  • è possibile assumere direttamente l’impegno di spesa per il servizio di verifica, imputandolo alla voce delle somme a disposizione del quadro economico del primo contratto attuativo, anche se non è ancora stato impegnato il quadro economico del contratto attuativo stesso?
  • Oppure è necessario approvare preventivamente il quadro economico del primo contratto attuativo con la relativa prenotazione (o impegno) della spesa complessiva e solo successivamente procedere all’affidamento del servizio di verifica e al relativo impegno di spesa?

Gradirei, se possibile, un chiarimento con riferimento al D.Lgs. 36/2023 e ai principi contabili applicati di cui all’Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, trattandosi di un Accordo Quadro privo di impegno di spesa iniziale.