Accreditamento servizi alla persona (badanti) - atto di accreditamento

Salve,
ai sensi dell’art. 7 e seg. della L.R. 82/2009, nel momento in cui l’utente inserisce tramite star l’istanza di nuovo accreditamento (o già accreditato), il SUAP, effettuate le verifiche sulle dichiarazioni rese, è tenuto ad emettere un atto espresso di accreditamento? Nel caso, che tipo di atto/provvedimento sarebbe più idoneo dal punto di vista amministrativo?
Grazie

Ad uso di tutti i lettori specifico che siamo in Toscana. Sì, a parere mio (ma anche a parere della Regione), l’accreditamento è un provvedimento espresso: bollo in domanda e bollo sul rilascio. Tutto telematico, naturalmente.

Il provvedimento da rilasciare è un normale provvedimento SUAP abilitativo (nel modo dell’autorizzazione). I presupposti normativi sono:

Volendo, la legge quadro n. 328/2000, istituente il sistema integrato dei servizi sociali, in particolare l’art. 11 rubricato “autorizzazione e accreditamento” che individua il Comune quale soggetto istituzionale competente al rilascio dell’accreditamento per i soggetti pubblici e privati che intendono proporre i loro servizi al finanziamento pubblico come parte integrante del sistema di welfare locale;

Lr 82/09 e DPGR n. 86R/2020

DGR n. 245/2021 come aggiornata dalla DGR 289/2021

volendo il DD n. 4980/2021, in particolare l’allegato … ai fini della verifica della conformità della domanda


Una volta verificati i requiisti, per le badanti, alla fine, sono tre (rapporto di lavoro con iscrizine INPS - esperienza di almeno 3 mesi con iscrione INPS - attestato formazione) di cui deve sussisterne almeno uno, il comune redige un provvedimento semplice indicandfo la tipologia di servizio, lo rialscia e aggiorna l’elenco comunale di cui all’art. 7, comma 4 della LR 82/09