Gentilissimi, con l’avvento della digitalizzazione è ancora possibile procedere FUORI MEPA e qualsiasi altra piattaforma telematica ? E’ sempre applicabile per le Università e gli Enti di Ricerca l’art. 4 del D.L. 29/10/2019 n. 126, convertito con modifiche nella legge 20/12/2019 n. 159, che supera l’obbligo di ricorrere alle Convenzioni Consip, al MEPA e al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di committenza anche per affidamenti superiori ai 5.000,00 euro?
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
Per rispondere alla tua domanda, è importante considerare la normativa vigente e la sua applicazione nel contesto della digitalizzazione degli appalti pubblici. La digitalizzazione degli appalti è un fenomeno che mira a rendere più efficienti, trasparenti e accessibili le procedure di gara.
In generale, l’articolo 4 del Decreto Legge n. 126 del 29 ottobre 2019, convertito con modificazioni nella Legge n. 159 del 20 dicembre 2019, ha introdotto delle deroghe all’obbligo di utilizzare il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e le convenzioni CONSIP per determinate categorie di enti, tra cui le università e gli enti di ricerca. Questa normativa consente a tali enti di procedere ad affidamenti diretti per importi superiori a 5.000 euro, senza ricorrere al MEPA o alle convenzioni CONSIP, a condizione che siano rispettati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, e trasparenza.
Tuttavia, è fondamentale sottolineare che la normativa in materia di appalti pubblici e l’utilizzo di piattaforme telematiche come il MEPA può essere soggetta a modifiche e aggiornamenti. Pertanto, è consigliabile verificare la normativa più recente e le eventuali disposizioni aggiuntive che possono influenzare l’applicazione di tali deroghe.
Ad esempio, nel caso di un’università che intende procedere con un affidamento diretto per un importo superiore ai 5.000 euro, dovrebbe assicurarsi che tale procedura sia conforme alle disposizioni attuali, valutando anche le linee guida ANAC e gli eventuali regolamenti interni dell’ente.
In conclusione, mentre l’articolo 4 del D.L. n. 126/2019 offre una deroga all’uso del MEPA e delle convenzioni CONSIP per certi enti, è sempre essenziale verificare l’attuale quadro legislativo e regolamentare prima di procedere con qualsiasi affidamento.
Nota: Le risposte fornite sono generate automaticamente e non sostituiscono il parere legale di un professionista - puoi chiedere / aspettare la risposta di un esperto umano qui nel forum o contiunare la conversazione su My GTPs: ChatGPT - OMNIAVIS IA: L'Esperto Risponde. Per un feedback sulla qualità della risposta o per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it
Bibliografia:
- Decreto Legge n. 126 del 29 ottobre 2019
- Legge n. 159 del 20 dicembre 2019
- Linee Guida ANAC
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
La normativa italiana relativa agli appalti pubblici ha subito una significativa revisione con l’introduzione del Nuovo Codice Appalti (D.Lgs 36/2023). Il nuovo codice enfatizza fortemente la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici. Articoli come il 21, che trattano il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, e il 22, riguardante l’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement), indicano una spinta verso la digitalizzazione completa nelle procedure di appalto.
Tuttavia, non sono riuscito a trovare informazioni specifiche riguardo all’applicabilità del Nuovo Codice Appalti alle Università e agli Enti di Ricerca in relazione all’uso di piattaforme telematiche come il MEPA. La normativa precedente prevedeva eccezioni per queste istituzioni, ma senza informazioni aggiornate, non posso confermare se queste eccezioni siano state mantenute o modificate nel Nuovo Codice Appalti.
In situazioni simili, è fondamentale consultare un esperto legale per chiarimenti specifici in relazione alla normativa attuale, poiché le interpretazioni possono variare e l’attuazione pratica delle leggi può differire a seconda delle circostanze.
Nota: Le risposte fornite sono generate automaticamente e non sostituiscono il parere legale di un professionista - puoi chiedere / aspettare la risposta di un esperto umano qui nel forum o contiunare la conversazione su My GTPs: ChatGPT - OMNIAVIS IA: L'Esperto Risponde. Per un feedback sulla qualità della risposta o per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it
Bibliografia:
- D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.) - Bosetti e Gatti.
Grazie mille per la sua immediata risposta!
Buonasera Paolo,
ad integrazione della risposta fornita dalla IA, occorre specificare che l’art. 4 del D.L. 29/10/2019 n. 126 si riferisce a dei casi delimitati e ben definiti (servizi informatici, beni e servizi destinati alla ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione).
Inoltre, a seguito della completa digitalizzazione, a prescindere dalle deroghe o meno del mercato specifico, rimane comunque l’obbligatorietà di una piattaforma.
Sul tema invito alla lettura di questo interessante articolo :
A conclusione, anche se molte norme non sono state esplicitamente abrogate, lo sono implicitamente dal d.lgs. 36/23: spetta all’interprete ora applicare il “combinato disposto” tra la “vecchia” normativa e la “nuova”.
Buon proseguimento
Simona
Gentile Simona grazie per la sua immediata risposta.