Acquisto beni e servizi universita'

Hanno obbligo di acquisto su Consip e Melpa le università?

No, possono prescindere, da quel che ricordo vale solo per gli Enti Locali

  • l’art. 1 co. 449 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., prevede anche per le istituzioni universitarie l’obbligo di approvvigionarsi mediante le convenzioni-quadro stipulate da Consip SpA.
  • Per quanto riguarda il MEPA condivido il testo dell’art. 1, co. 450 della Legge 296/2006 e ss.mm.ii.:
    "Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a**5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’ articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, nonché le autorità indipendenti. Per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai **fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento."

Inoltre, in merito al MEPA, condivido questo link: https://www.unipa.it/dipartimenti/ingegneria/str/u.o.affariistituzionali2/.content/documenti/nota-prot.-n.-59006-del-26.06.2019---Nota-Miur-.pdf

Salve, un Dipartimento universitario, per un affidamento di un servizio superiore ai 40.000 euro, può procedere FUORI MEPA come previsto dall’art. 4 del D.L. 29/10/2019 n. 126, convertito con modifiche nella legge 20/12/2019 n. 159, ai sensi del quale per l’acquisto di servizi funzionalmente destinati all’ attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione non si applicano alle Università statali le disposizioni relative all’obbligo di ricorrere alle Convenzioni Consip, al MEPA e al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di committenza? Grazie