Per quanto riguarda il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico, anche a tutela dell’incolumità dei presenti, sarebbe ancora in vigore quanto previsto dal comma 7 e seguenti dell’art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94 e dal DM 6 ottobre 2009.
Gli ambiti applicativi e i compiti di tale personale, specificati dagli artt. 4 e 5 del DM 6 ottobre 2009, sono indubbiamente sovrapponibili a quelli solitamente previsti nelle misure di safety and security adottate sulla base delle più recenti circolari.
Tale personale deve essere iscritto in appositi elenchi prefettizi e quindi non è anomalo che il Questore richieda di conoscere preliminarmente la loro identità (generalmente lo fa acquisendo copia del piano di S&S).
Può essere utilizzato anche personale non iscritto negli elenchi, ma solo in funzione di supporto (quindi il personale iscritto ci deve comunque essere).
Per quanto riguarda invece il personale individuato come addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in caso di incendio, sulla base della mia esperienza è il funzionario dei VVF che nel corso della CCVLPS chiede espressamente di verificare la regolarità dei relativi attestati (che quindi devono essere disponibili almeno in copia).