Adeguamento del regolamento comunale ncc

Buongiorno,
(Regione Veneto), chiedo gentilmente un autorevole parere e un aiuto in merito ad una eventuale adeguamento del Regolamento comunale NCC.
A breve verrà indetto un concorso pubblico per disponibilità di n. 1 autorizzazione NCC presso il nostro Comune (delle n. 6 previste nel Regolamento NCC) e prima di iniziare l’iter avrei piacere di avere un vostro parere su un’eventuale modifica del Regolamento vigente, regolamento che però riporta l’ultima modifica risalente nel 2005.
Posso proporre le seguenti modifiche?:

  • Soppressione dell’onere amministrativo relativo al rinnovo quinquennale dell’autorizzazione della vidimazione annuale;
  • Soppressione delle Commissioni;
  • Eliminazione del requisito della idoneità finanziaria;
  • Adeguamento alla modifica dell’art. 10 comma 1 lella legge 15 gennaio 1992, n. 21
    Si tratterebbe, pertanto, di proporre al Consiglio comunale le seguenti modifiche:
  1. di attuare il processo di semplificazione suggerito dalla Regione del Veneto, prevedendo:
     la durata illimitata delle licenze ed autorizzazioni di noleggio autovetture con conducente;
     un sistema di controlli d’ufficio sulla permanenza dei requisiti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, relativi alla totalità delle autorizzazioni e alle licenze rilasciate, che abbia periodicità triennale;
     di far salva la facoltà dell’ufficio di procedere a controlli in ogni tempo, laddove, in relazione a determinati soggetti, sorgano ragionevoli dubbi sul permanere dei requisiti;
  2. di conseguire risparmi di spesa e recuperi di efficienza nei procedimenti amministrativi, come disposto dall’art. 96 del TUEL, mediante la soppressione della commissione consultiva comunale e della commissione disciplina, previste dal regolamento NCC;
  3. di eliminare la restrizione all’accesso ed all’esercizio dell’attività di NCC, ritenuta sproporzionata e discriminatoria, in relazione all’interesse pubblico da tutelare, costituita dall’imposizione del requisito della idoneità finanziaria, come prevista dal regolamento NCC;
  4. di adeguare la disciplina regolamentare relativa alla sostituzione alla guida, alla sopravvenuta normativa statale.
    Dovrei tener conto di altri aspetti che al momento mi sfuggono e da riportare nel Regolamento stesso?
    Vi ringrazio anticipatamente

Sì, non previsto dalla legge e direi che è un onere che serve a poco. Quale sarebbe l’interesse pubblico conseguito? Il soggetto è comunque sottoposto alla vigilanza e al controllo

L’art. 4, comma 4 della legge 21/92, recita:

Presso le regioni e i comuni sono costituite commissioni consultive che operano in riferimento all’esercizio del servizio e all’applicazione dei regolamenti. In dette commissioni è riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e alle associazioni degli utenti.

Io non la sopprimerei. Magari puoi demandare l’effettiva attuazione a una DGC

Sicuramente sì dato che non è previsto dalla legge-quadro. È un requisito per il servizio autobus con conducente. Metterlo per l’NCC con auto è un’ingerenza nella tensione concorrenziale con operatori altri comuni / regioni

Certo. Vedi anche la sentenza della C. Cost. n. 56/2020 sull’illegittimità dell’obbligo di rientro in sede – vedi anche le altre modifiche alla legge 21/92 sulle rimesse nella provincia, sede operativa, tipologia di veicoli, ecc. – vedi il testo aggiornato della legge 21/92 su normattiva.it

Grazie mille del prezioso riscontro.