Adozione provvedimenti in forma semplificata

Buonasera,

In merito alla previsione dell’art. 2 l. 241/1990, secondo la quale è possibile concludere il procedimento con l’adozione di un provvedimento in forma semplificata in caso di irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza dell’istanza, che differenza c’è tra irricevibilità, improcedibilità e inammissibilità dell’istanza? Sarebbe possibile avere degli esempi delle tre casistiche?

Grazie

Jessica

L’art. 2 della L. n. 241/1990 e ss. mm. ii. , che disciplina l’ipotesi di silenzio inadempimento, è stato novellato dalla legge anticorruzione (L. 190/12) , che ha introdotto al primo comma la seguente previsione:

Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

Tale disposizione ha lo scopo di rendere l’azione amministrativa più spedita e più rispondente ai principi di trasparenza e di pubblicità ed ha previsto una fase definibile come pre-procedimentale o “preliminare”, con funzione di filtro nei confronti delle istanze che, apparendo manifestamente irricevibili, inammissibili, sono ritenute non meritevoli di accertamenti più approfonditi, da eseguire con le indagini proprie della fase istruttoria – di cui all’art.6 della citata legge n. 241 del 1990 – allo scopo di concludere il procedimento con un provvedimento finale di accoglimento o di diniego.

In merito al cuore del quesito, tento, di seguito, di schematizzare la risposta, premettendo che nel procedimento amministrativo l’inammissibilità e l’irricevibilità sono spesso usati come sinonimi, a differenza che nel procedimento civile.

1. L’istanza è inammissibile o improcedibile se, inizialmente o in corso di procedimento, manca l’interesse del soggetto al rilascio del provvedimento.

L’interesse in questione è l’interesse legittimo, cioè la situazione giuridica soggettiva di vantaggio, direttamente connessa ad un bene della vita, che il soggetto conseguirebbe dall’adozione dell’atto richiesto .
Da sottolineare che una richiesta ampliativa o di rimozione di un atto ablatorio difficilmente non sarà sorretta da una situazione di vantaggio, dunque, l’ unica ipotesi in cui potrebbe ravvisarsi l’assenza di interesse è la richiesta di provvedimenti negativi nella sfera giuridica dei terzi.
In queste fattispecie la giurisprudenza ritiene necessario che dalla sua adozione il privato possa trarre indirettamente vantaggi, essendo titolare di un interesse legittimo all’esercizio di detti poteri.

2. La manifesta infondatezza, invece, si ha nei casi in cui l’istanza risulti non meritevole di accoglimento in maniera palese, senza necessità di attività istruttorie o valutazioni complesse.
Si tratta delle ipotesi di pretese manifestamente assurde, esorbitanti o illegali.

La ratio della previsione normativa, dunque, è quella di estendere la casistica relativa all’obbligo di provvedere, consentendo, altresì, al responsabile di concludere il procedimento con provvedimento redatto in forma semplificata qualora si ravvisi la manifesta inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità o infondatezza dell’istanza.

Concludo evidenziando che la disposizione si pone, come già sopra evidenziato, a corollario della trasparenza dell’azione amministrativa, fornendo maggiore tutela al privato dagli abusi del pubblico potere.

Allego due link di approfondimento:

https://www.giustamm.it/print/dottrina/5438

Sperando di essere stata sufficientemente esaustiva, auguro buona lettura e buono studio

Simona

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Buongiorno,

Grazie intanto della puntuale risposta, che mi conferma che nell’ambito del procedimento amministrativo i concetti di improcedibilità e inammissibilità dell’istanza sono spesso sovrapponibili.

Ad integrazione di quanto già chiesto e della sua risposta, chiedo un’ulteriore specifica. Ipotesi nelle quali l’istanza avanzata presenta un’irregolarità formale, un vizio procedurale, sono comunque riconducibili alla casistica di improcedibilità/inammissibilità e legittimano pertanto a chiudere il procedimento amministrativo con l’adozione di un provvedimento in forma semplificata? Mi riferisco, per chiarire il dubbio, a casi in cui ad esempio l’istanza è priva di sottoscrizione, manca di un oggetto definito, è presentata in forma diversa da quella prevista, è avanzata oltre la scadenza dei termini previsti o, ancora, viene presentata ad ente diverso da quello competente a riceverla.

Grazie ancora

Jessica

Laddove il ‘’ vizio ‘’ dell’istanza NON sia sanabile tramite soccorso istruttorio, come di fatto non lo è nei casi da te evidenziati (il termine perentorio- ad esempio-, il mezzo specifico previsto per inoltrare l’istanza - ad esempio la PEC-, la mancanza di sottoscrizione - spesso nei bandi di concorso, ad esempio, viene esplicitato che in assenza di sottoscrizione del concorrente la domanda di partecipazione sia inammissibile - ed in altri casi similari ) si deve adottare un provvedimento in forma semplificata, che rechi comunque una motivazione, seppur sintetica.

Ciò per rispettare il principio di buona amministrazione sotteso all’obbligo di adottare il provvedimento , anche in forma semplificata, nei casi previsti e già illustrati.

Vi è, in sostanza, in ogni caso la necessità, prevista dal legislatore all’art 2 della legge 241/90, di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, anche eventualmente in forma semplificata nei casi di manifesta infondatezza, inammissibilità ed improcedibilità dell’istanza.

Ti allego la parte integrante di una determina di un ente dove potrai vedere nella pratica come tale istituto viene applicato ed esempi concreti di motivazione ‘’ sintetica ‘’.

Sottolineo, infine, per completezza informativa, che l’assenza di riscontro da parte della PA laddove vi sia l’obbligo da parte della medesima , configurerebbe un’ipotesi di silenzio inadempimento (istituto che consiglio di approfondire in quanto oggetto molto spesso di quesito nelle prove concorsuali, insieme alle altre forme di silenzio previste dall’ordinamento).

Spero così di aver dipanato i tuoi dubbi.

Simona

Allegato-B.pdf (117,0 KB)

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@Manicomio2022

per altri approfondimenti

Salve…
Rispondere sinteticamente con nota e non con provvedimento è ammissibile?
Grazie