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Si richiede un aggiornamento circa l’eventuale obbligo, ai sensi della normativa vigente, di utilizzare il MEPA o altra piattaforma di e-procurement per affidamenti di importo inferiore a € 5.000, ovvero la possibilità di procedere mediante acquisizione di preventivo/offerta e successivo affidamento extra Pad.

Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
La questione dell’obbligo o meno di utilizzare il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) o altre piattaforme di e-procurement per affidamenti di importo inferiore a € 5.000,00 si inserisce nel contesto più ampio delle normative sugli appalti pubblici in Italia. La normativa di riferimento per gli appalti pubblici è stata profondamente riformata dal Codice degli Appalti, introdotto dal D.Lgs. 50/2016, e successivamente modificato da ulteriori decreti, tra cui il recente D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice Appalti).
Teoria Generale del Diritto
In generale, il Codice degli Appalti stabilisce le procedure da seguire per l’affidamento di lavori, servizi e forniture da parte delle amministrazioni pubbliche, introducendo l’obbligo di ricorrere a procedure di gara trasparenti e competitive per garantire la parità di trattamento tra i potenziali fornitori e l’efficienza nella spesa pubblica.
Norme Relative alla Teoria
- D.Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti): Stabilisce le regole generali per gli appalti pubblici.
- D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice Appalti): Introduce modifiche e aggiornamenti al Codice degli Appalti.
- Linee guida ANAC: L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) emette linee guida che specificano e chiariscono le procedure di appalto, inclusi gli affidamenti di importo inferiore a soglie comunitarie.
Esempio Concreto
Per gli affidamenti di importo inferiore a € 5.000,00, le amministrazioni possono avere una maggiore flessibilità nella scelta della procedura di affidamento. Tuttavia, è sempre raccomandato, per motivi di trasparenza e tracciabilità, utilizzare il MEPA quando possibile, anche se per importi minori potrebbe non essere strettamente obbligatorio. La decisione dipende spesso dalle linee guida interne dell’ente e dalle specifiche disposizioni che possono essere emanate a livello locale o settoriale.
Conclusione Sintetica
Sebbene per importi inferiori a € 5.000,00 possa non esserci un obbligo formale di utilizzo del MEPA o di altre piattaforme di e-procurement, è consigliabile verificare le politiche interne dell’ente e le eventuali linee guida ANAC pertinenti. L’uso di piattaforme elettroniche favorisce la trasparenza e la concorrenza, anche per piccoli affidamenti.
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Bibliografia
1. Obbligo di utilizzo delle Piattaforme (PAD)
Allo stato attuale, non è più consentito procedere con affidamenti totalmente “extra PAD” (ovvero l’acquisizione informale di preventivo e la successiva determina senza alcun passaggio informatico per il CIG).
Il ciclo di vita dei contratti pubblici è interamente digitalizzato (artt. 25 e 26 del D.Lgs. 36/2023). Pertanto, l’obbligo di utilizzare il MEPA o un’altra Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) certificata sussiste per qualsiasi importo, compresi i microaffidamenti inferiori a 5.000 euro.
2. Fine del regime transitorio ANAC
Come noto agli addetti ai lavori, ANAC aveva inizialmente concesso una deroga transitoria che consentiva alle Stazioni Appaltanti di acquisire il CIG per gli affidamenti sotto i 5.000 euro utilizzando direttamente l’interfaccia web della PCP (Piattaforma Contratti Pubblici), bypassando l’obbligo di una PAD completa.
Tuttavia, dopo alcune estensioni, tale proroga è definitivamente scaduta il 30 giugno 2025. A partire dal 1° luglio 2025, l’interfaccia web ANAC è stata dismessa per queste fattispecie. Attualmente, l’interoperabilità tramite una PAD certificata (MEPA o piattaforme regionali/private) è l’unico canale valido per acquisire il CIG e trasmettere le schede obbligatorie alla BDNCP (es. scheda AD5 per l’avvio e CO2 per la conclusione).
3. L’unica eccezione: le “Spese Economali” (sotto i 1.500 €)
L’unica deroga reale all’utilizzo delle piattaforme digitali prevista dalla normativa riguarda le cosiddette spese economali, il cui limite massimo è fissato a 1.500 euro. Qualora la spesa:
- Sia inferiore o uguale a 1.500 €;
- Sia qualificabile come spesa minuta e di funzionamento quotidiano;
- Venga saldata tramite fondo economale (cassa), nel rispetto del regolamento di contabilità dell’Ente;
Allora l’acquisizione è esente dalla richiesta del CIG e, di conseguenza, non richiede il passaggio in piattaforma. In tutti gli altri casi (pagamento con fattura elettronica ordinaria, bonifico tesoreria, ecc.), il CIG e il passaggio su PAD restano obbligatori.
4. Come procedere operativamente nella prassi
Per affidamenti inferiori a 5.000 euro, la Stazione Appaltante mantiene un’ampia flessibilità nell’individuazione dell’operatore economico, ma deve sempre formalizzare il tutto telematicamente. La prassi corretta e maggiormente in uso è la seguente:
- Indagine “Extra PAD” (fase preliminare): È assolutamente lecito e possibile richiedere preventivi per le vie brevi (es. via PEC o email) per effettuare una comparazione o un’indagine di mercato informale, in ossequio al principio del risultato e dell’economicità.
- Formalizzazione “In PAD” (fase obbligatoria): Una volta individuato l’operatore con l’offerta migliore, si deve accedere al MEPA (o altra PAD) e utilizzare strumenti come la Trattativa Diretta (TD). All’interno della piattaforma si inviterà il solo operatore selezionato, chiedendogli di confermare a sistema l’offerta/preventivo già concordata per le vie brevi. Contestualmente alla procedura, la PAD dialogherà con l’Orchestratore ANAC per il rilascio del CIG.