Affidamento di reparto per attività somministrazione in circolo privato

Per i circoli privati ai sensi del DPR 235/2001 art. 2 la somministrazione di alimenti e bevande riservata ai soci può essere data in affidamento di reparto ai sensi art. 91 della L.T. Toscana 62/2018.

Se è possibile è’ necessario un atto del notaio?

Se l’affidamento di reparto non è possibile facciamo fare il subingresso?

Grazie

L’affidamento di reparto è una fattispecie del commercio al dettaglio. La LR della toscana lo disciplina in senso lato. Si può traslare anche ad altre fattispecie. Tuttavia, nel caso degli esercizi dotati di abilitazione ex art. 86 TULPS, la possibilità è molto dubbia. In quanto abilitazioni TULPS, soggiacciono ai necessari requisiti di “personalità” di cui all’art. 8 dello stesso TULPS. L’affidamento di reparto male si applica al necessario avvicendamento aziendale fra soggetti in funzione della certezza della titolarità dell’attività svolta.

Da altro punto di vista, il reparto commerciale è, necessariamente, una parte di una attività commerciale più ampia (in termini logici: un sottoinsieme, ovvero l’insieme contenuto in un altro). Detto questo, l’esercizio della somministrazione rappresenta l’intero esercizio commerciale, non una parte di qualcosa più ampia.

La sede associativa del circolo, nei fatti non è un esercizio commerciali di cui un reparto è rappresentato dalla porzione dedicata alla somministrazione.

Detto questo, non vedo l’affidamento di reparto come ipotesi percorribile. Ritengo più aderente un contratto di godimento di cosa produttiva o di trasferimento di azienda. Da vedere con il commercialista quale siano le ipotesi in base ai dettagli.