Affidamento di supporto in Ente Locale

l’affidamento del servizio di supporto per la gestione dei tributi presso un Ente Locale con orari definiti, presenza in sede, utilizzo di postazioni e strumenti comunali) si può configurare come rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, forma contrattuale vietata dal 01 luglio 2019?

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Ciao, sono l’intellelligenza artificiale di Omniavis:

La questione dell’affidamento del servizio di supporto per la gestione dei tributi presso un Ente Locale, con specifiche condizioni quali orari definiti, presenza in sede e utilizzo di postazioni e strumenti comunali, solleva dubbi sulla corretta qualificazione giuridica del rapporto di lavoro.

Teoria generale del diritto sulle forme contrattuali nel settore pubblico:
Nel diritto del lavoro italiano, esistono diverse forme contrattuali attraverso le quali è possibile instaurare un rapporto di lavoro, ognuna con caratteristiche e regolamentazioni proprie. Tra queste, la collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.) è stata una forma contrattuale flessibile utilizzata anche nel settore pubblico. Tuttavia, con l’introduzione del Decreto Legislativo n. 81/2015 (Jobs Act), e successive modifiche, si è assistito a un inasprimento delle condizioni per il ricorso a tali forme contrattuali, con l’obiettivo di limitarne l’uso improprio e favorire l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, più stabili e protetti.

Norme relative alla teoria:

  • Decreto Legislativo n. 81/2015: Jobs Act, in particolare gli articoli che disciplinano le forme di lavoro autonomo e le misure volte a contrastare il fenomeno del falso lavoro autonomo.
  • Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), che ha introdotto ulteriori restrizioni sull’utilizzo delle collaborazioni organizzate dal committente.

Esempio concreto:
Nel caso specifico dell’affidamento del servizio di supporto per la gestione dei tributi presso un Ente Locale, se il rapporto prevede orari definiti, presenza obbligatoria in sede e l’utilizzo di strumenti forniti dall’ente, si potrebbe configurare un’eccessiva ingerenza nell’organizzazione del lavoro tipica di un rapporto di lavoro subordinato. Questo potrebbe contravvenire alle normative vigenti che limitano l’uso delle collaborazioni coordinate e continuative in assenza di reali condizioni di autonomia del lavoratore.

Conclusione sintetica:
Pertanto, un rapporto con le caratteristiche descritte potrebbe non essere configurabile come una collaborazione coordinata e continuativa secondo la normativa vigente, ma piuttosto avvicinarsi a un rapporto di lavoro subordinato, per il quale sarebbe necessario rispettare le relative disposizioni legali e contrattuali.

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Bibliografia:

Sulla base della normativa vigente, la risposta è : le modalità che descrivi (orario definito, presenza in sede, utilizzo di strumenti dell’Ente) configurano un rapporto di collaborazione etero-organizzata, che rientra nel divieto operativo dal 1° luglio 2019.

Ecco un’analisi dettagliata del quadro normativo e dei rischi associati:

1. Il quadro normativo (Art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 165/2001)

A partire dal 1° luglio 2019, alle Pubbliche Amministrazioni è fatto divieto assoluto di stipulare contratti di collaborazione che si concretizzino in prestazioni:

  • Esclusivamente personali: svolte cioè da un singolo individuo senza una struttura imprenditoriale.
  • Continuative: protratte nel tempo per soddisfare esigenze ordinarie.
  • Etero-organizzate: ovvero le cui modalità di esecuzione, inclusi tempi e luogo di lavoro, siano definiti dal committente (l’Ente Locale).

Il legislatore ha voluto impedire che la PA utilizzi i contratti di collaborazione (co.co.co.) come “surrogato” del lavoro subordinato per coprire carenze di organico.

2. Perché il caso descritto è “a rischio”

I tre elementi da te citati sono i tipici “indici di subordinazione” o di etero-organizzazione che rendono illegittima la collaborazione:

Elemento Criticità
Orario definito Indica che il lavoratore non gestisce in autonomia il proprio tempo, ma è inserito in un ciclo produttivo predefinito dall’Ente.
Presenza in sede Dimostra l’inserimento fisico e funzionale nell’organizzazione del Comune.
Strumenti comunali L’utilizzo di PC, scrivania e software dell’Ente (anziché mezzi propri) è tipico del lavoro dipendente e nega l’autonomia del collaboratore.

3. Il rischio del “falso appalto” (Pseudo-appalto)

Spesso gli Enti Locali cercano di aggirare il problema affidando il servizio di supporto tributi tramite un appalto di servizi a una ditta esterna. Tuttavia, se il personale della ditta lavora presso il Comune con orari imposti e usando i computer comunali, si configura un’interposizione illecita di manodopera.

Secondo la giurisprudenza e le circolari dell’Ispettorato del Lavoro, per essere un appalto legittimo:

  • L’impresa affidataria deve esercitare il potere direttivo sui propri dipendenti (non il Comune).
  • L’impresa deve assumersi il rischio d’impresa.
  • L’impresa dovrebbe idealmente fornire i propri strumenti o gestire l’organizzazione del lavoro in modo autonomo.

4. Conseguenze e Sanzioni

La violazione di queste norme comporta pesanti responsabilità per l’Ente e per i dirigenti:

  1. Nullità del contratto: Il rapporto di collaborazione è nullo di diritto.
  2. Responsabilità Erariale: Il dirigente che ha stipulato il contratto risponde personalmente del “danno erariale” davanti alla Corte dei Conti.
  3. Valutazione della performance: La stipulazione di tali contratti incide negativamente sulla valutazione del dirigente e sul premio di risultato.
  4. Nessuna stabilizzazione automatica: A differenza del settore privato, nella PA un rapporto irregolare non si trasforma mai in un contratto a tempo indeterminato (ex art. 36 D.Lgs. 165/2001), ma il lavoratore può solo chiedere il risarcimento del danno.

Nota Bene: L’unica forma legittima per collaborazioni esterne nella PA è quella prevista dall’Art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 (incarichi professionali), che però richiede requisiti strettissimi: alta specializzazione, assenza di personale interno idoneo, oggetto prefissato e, soprattutto, totale autonomia del professionista (niente orari fissi, niente postazione fissa obbligatoria).

Affinché un incarico di collaborazione (il cosiddetto “incarico professionale” o di consulenza) sia considerato legittimo ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e non rischi di essere riqualificato come un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione etero-organizzata vietata, devono ricorrere contemporaneamente (requisiti cumulativi) le seguenti condizioni:

1. Requisiti Oggettivi e Presupposti di Legittimità

  • Corrispondenza con le competenze dell’Amministrazione: L’oggetto dell’incarico deve rientrare nelle finalità istituzionali dell’Ente, ma deve riguardare obiettivi o progetti specifici.
  • Assenza di risorse interne: L’Ente deve preventivamente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane già in servizio (tramite una ricognizione interna formalizzata).
  • Natura temporanea e altamente qualificata: La prestazione deve essere a termine (non può essere un supporto a tempo indeterminato) e deve richiedere un’alta specializzazione o professionalità che l’Ente non possiede.
  • Determinazione di durata, luogo e compenso: Il contratto deve definire esattamente l’oggetto, la durata e il corrispettivo (che deve essere congruo alla prestazione).

2. I Requisiti di “Sostanza” (per evitare il lavoro mascherato)

Per non cadere nel divieto di cui abbiamo parlato prima, l’esecuzione della prestazione deve garantire l’autonomia del professionista. Ecco le differenze chiave:

Caratteristica Incarico Legittimo (Autonomo) Rischio “Mascherato” (Subordinato)
Potere Direttivo L’Ente definisce l’obiettivo (cosa fare), ma non come farlo. L’Ente impartisce ordini puntuali e controlla ogni fase del lavoro.
Orario di Lavoro Assenza di orario fisso. Il professionista si gestisce in autonomia per raggiungere il risultato. Obbligo di timbratura o presenza in fasce orarie rigide (es. 8:00-14:00).
Inserimento Organizzativo Il collaboratore è un soggetto esterno che apporta valore aggiunto. Il collaboratore partecipa alle riunioni di servizio ordinarie e risponde ai dirigenti come un dipendente.
Mezzi e Strumenti Il professionista usa prevalentemente mezzi propri. Uso esclusivo della postazione fissa, del PC e delle utenze telefoniche dell’Ente.
Oggetto della Prestazione Risultato specifico (es. “Redazione del nuovo Regolamento IMU”). Attività generica e continuativa (es. “Supporto quotidiano all’Ufficio Tributi”).

3. La procedura amministrativa obbligatoria

Per essere legittimo, l’incarico deve seguire un iter burocratico rigoroso:

  1. Delibera/Determina motivata: L’Ente deve spiegare perché ha bisogno di quella specifica figura esterna.
  2. Procedura comparativa: Non si può scegliere “a chiamata diretta” (salvo casi eccezionali e motivati di urgenza/unicità), ma occorre un avviso pubblico per selezionare il miglior profilo tra i candidati.
  3. Pubblicazione “Amministrazione Trasparente”: I dati dell’incarico e del compenso devono essere pubblicati sul sito istituzionale (pena l’inefficacia dell’atto e l’impossibilità di pagare il compenso).

In sintesi: quando si rischia?

L’incarico è illegittimo e “mascherato” se, pur chiamandolo “consulenza”, il Comune tratta il professionista come un dipendente aggiunto per colmare i buchi di organico.

Il campanello d’allarme principale: Se il collaboratore svolge le identiche mansioni che svolgeva un dipendente andato in pensione, o che svolgono i colleghi di scrivania, si configura quasi certamente una violazione del divieto di collaborazioni etero-organizzate.

Consiglio pratico: Se l’Ente ha bisogno di supporto operativo costante per la gestione tributi (sportello, accertamenti massivi), la strada corretta non è l’incarico individuale ex art. 7, ma l’esternalizzazione del servizio (appalto) a società specializzate, dove però il personale rimane dipendente della società esterna e non è sotto la direzione diretta del Comune.