Buongiorno! Avrei necessità di un chiarimento sull’effetto della dichiarazione di esclusività da parte di un operatore econoico: presupponiamo che l’appalto (servizi) che si voglia affidare sia di importo complessivo inferiore a 140.000,00 euro e l’operatore prescelto dichiari anche di possedere esclusiva per il particolare servizio. In questo caso è possibile affidare direttaemente ex art 50 e utilizzare l’esclusività per rafforzare la motivazione della scelta dell’operatore oppure è necessario procedere con procedure negoziata senza bando ex art 76 in quanto si tratta di diritti esclusivi? Il fatto che la norma sia collocata nella sezione relativa alle gare vere e proprie e all’utilizzano della formula “possono” mi porterebbe a scegliere la prima interpretazione. Grazie infiinite.
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
La questione che sollevi riguarda l’interpretazione delle norme relative all’affidamento di appalti pubblici, in particolare quando si tratta di servizi forniti da un operatore economico che detiene diritti di esclusività. La normativa di riferimento è il Decreto Legislativo 50/2016, noto come Codice degli Appalti, recentemente aggiornato dal Nuovo Codice degli Appalti (dlgs 36/2023).
Teoria Generale del Diritto
In generale, il principio di concorrenza è fondamentale nel diritto degli appalti pubblici, il quale prevede che, salvo specifiche eccezioni, gli enti pubblici debbano ricorrere a procedure concorsuali per l’affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture. Tuttavia, il Codice degli Appalti prevede alcune eccezioni che consentono l’affidamento diretto o procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, sotto determinate condizioni.
Norme Relative alla Teoria
- Articolo 36, comma 2, lettera a) del dlgs 50/2016 (e sue successive modifiche e integrazioni) prevede l’affidamento diretto per contratti sotto soglia comunitaria, come nel caso da te descritto (inferiore a 140.000,00 euro per i servizi).
- Articolo 63 del dlgs 50/2016 (e sue successive modifiche e integrazioni) disciplina i casi di affidamento in presenza di diritti esclusivi, indicando che è possibile procedere senza gara quando i diritti esclusivi rendono impossibile una competizione per l’affidamento.
Esempi Concreti
Se un operatore economico detiene l’esclusiva per la fornitura di un determinato servizio e non esistono alternative sul mercato che possano soddisfare le stesse esigenze dell’amministrazione, l’ente può considerare l’affidamento diretto come giustificato dalla mancanza di concorrenza effettiva per quel specifico servizio.
Conclusione Sintetica
Nel caso specifico da te descritto, se l’operatore economico detiene effettivamente diritti di esclusività per il servizio in questione e tale esclusività è verificabile e giustificata, l’ente potrebbe procedere con l’affidamento diretto ex art. 36, utilizzando l’esclusività come motivazione rafforzativa della scelta, sempre nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento. Tuttavia, è fondamentale che l’amministrazione verifichi attentamente la sussistenza dei requisiti di esclusività e valuti la propria decisione alla luce delle normative vigenti e delle eventuali linee guida ANAC.
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Bibliografia
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - “Codice dei contratti pubblici” (link al testo)
- Decreto Legislativo 36/2023 - Nuovo Codice degli Appalti (per aggiornamenti specifici, si consiglia di consultare il sito ufficiale della Gazzetta Ufficiale o del Ministero competente)