AFFIDAMENTO DIRETTO MENSA SCOLASTICA - criterio di valutazione art. 130 o art. 50 ed eventuale rinnovo

Buonasera dottor Chiarelli,

le scrivo per avere un suo parere riguardo un affidamento diretto di mensa scolastica.

In base all’art. 50 c. 4 del d.lgs. 36/2023 è previsto che per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all’articolo 108, comma 2, quindi l’affidamento diretto è solo al prezzo più basso.

mentre in base all’art. 130 c. 1 del d.lgs 36/2023 è previsto "Fermo restando quanto previsto dall’articolo 127, i servizi di ristorazione indicati nell’allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. "

Essendo un affidamento diretto di mensa scolastica l’offerta deve essere valutata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 130) oppure del prezzo più basso (art. 50)?

È possibile prevedere nel contratto un rinnovo se si tratta di affidamento diretto?

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