Affidamento diretto MEPA

Buongiorno Community. Vorrei approfondire un tema: nel caso di affidamento diretto di un servizio di progettazione tecnica con importo superiore a 5000 euro e conseguente obbligo di utilizzo del mepa, è possibile acquisire preventivi fuori dal mepa e procedere con TD solo con il miglior offerente? Oppure è preferibile lanciare una RdO invitando gli operatori economici di cui si vuole acquisire i preventivi? Nel primo caso la procedura sarebbe ancora informale, nel secondo diventerebbe una vera e propria procedura di gara. Grazie in anticipo.

Buongiorno,
lo strumento RDO non presuppone automaticamente e sempre una procedura negoziata con competizione ma potrebbe essere utilizzata come strumento per acquisire i preventivi da comparare ai fini dell’affidamento. Questa premessa è doverosa per sottolineare che RDO-TD-ODA sono strumenti del Mepa e non procedure di scelta del contraente, motivo per cui, a fronte di un affidamento diretto possono essere utilizzate entrambe.

La TD va bene come strumento ma occorre ricordarsi che sono vietate le TD contemporanee con diversi operatori in quanto violano diversi principi tra cui la trasparenza.

Vincenzo

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E comunque per i servizi di progettazione, rientrando nella tipologia dei Servizi di Ingegneria d e di Architettura, il ricorso al MEPA NON è obbligatorio, per cui puoi utilizzare anche un’altra piattaforma telematica indipendentemente dall’importo.

Ti ringrazio per la risposta. Ho letto anch’io della non obbligatorietà del ricorso al Mepa per i servizi di ingegneria ed architettura, ma non ho trovato alcun riferimento normativo. Puoi indicarmelo? Grazie

Davvero interessante come spunto. Conosco bene la differenza tra strumento e procedura, ciononostante appare difficile per me immaginare una RdO per procedere con un affidamento diretto perché intravedo nella RdO uno strumento competitivo tipico di una gara. Approfitto per chiedere se ha senso, per un affidamento diretto, utilizzare lo strumento RdO invitando solo un operatore economico per richiedere un preventivo e successivamente affidare il servizio se il preventivo è congruo. Grazie

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Buongiorno,
condivido il pensiero…
non ha molto senso utilizzare una RDO per l’affidamento diretto, almenochè la stazione appaltante non intenda utilizzare lo strumento della RDO al fine di raccogliere diversi preventivi, senza far scattare la competizione ma solo una comparazione ai fini valutativi.

Vincenzo

Riporto un estratto molto utile.
La natura intellettuale dei servizi di architettura e ingegneria
A questo proposito giova ricordare quanto affermato dalla recente giurisprudenza in materia: […] «relativamente all’affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità è stato precisato che le prestazioni costituiscono servizi di natura intellettuale, ciò comportando – ai sensi dell’art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016 – l’esonero (addirittura) dall’obbligo di indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Tale qualificazione consegue alla considerazione che le prestazioni in questione consistono “nell’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura” che costituiscono “un patrimonio di cognizioni specialistiche per la risoluzione di problematiche non standardizzate, o la ideazione di soluzioni progettuali personalizzate» (cfr. TAR Lombardia – Milano, 26 agosto 2019, n. 1919; TAR Bari, 21.11.2020, n. 1482).
La sintesi di quanto indicato è riconducibile ad alcuni elementi riportati nel seguente elenco:

  • il Mepa costituisce un ambito di reperimento di servizi e forniture per le pubbliche amministrazioni costituito da cataloghi predisposti dagli utenti selezionati in relazione alle categorie merceologiche di prodotti o servizi offerti agli utenti;
  • tale ambito raccoglie servizi e prodotti riconducibili a modalità standard che, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 30 del d.lgs. 50/2016, abbiano caratteristiche uniformate per evidenti motivi di **omogeneità e comparazione;
    -i servizi di architettura e ingegneria (e non solo quelli) costituiscono «un patrimonio di cognizioni specialistiche per la risoluzione di problematiche non standardizzate, o la ideazione di soluzioni progettuali personalizzate» (cfr. TAR Lombardia – Milano, 26 agosto 2019, n. 1919; TAR Bari, 21.11.2020, n. 1482) che non può essere ricondotto, data l’ampiezza e la complessità delle competenze che rappresenta, a categorie del tipo “Servizi architettonici e affini” ma rientra in ambiti di attività principali con conseguenti specializzazioni verticali molto più ampie;
  • è, pertanto, possibile affermare che, allo stato attuale della normativa e della giurisprudenza, non può esistere alcun obbligo per le stazioni appaltanti di natura pubblica di utilizzare il Mepa per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, di consulenze specialistiche e altre attività di carattere professionale sostenute da:
    • un quadro normativo e giurisprudenziale più che consolidato che individua con estrema chiarezza il perimetro e le caratteristiche delle attività di natura professionale;
    • l’esercizio di una professione svolta da parte di soggetti iscritti ad appositi albi e conforme alla regolamentazione apprestata autonomamente dai rispettivi organi professionali;
    • un contratto d’opera che presuppone: il carattere intellettuale della prestazione (art. 2230 c.c.); la discrezionalità del professionista nell’eseguire la prestazione; il compimento di un’attività indipendentemente dal conseguimento di un risultato (cosiddetta obbligazione di mezzi); il carattere personale dell’incarico assunto, sebbene il professionista possa avvalersi di ausiliari e sostituti, purché ciò sia previsto dal contratto o dagli usi e sia compatibile con l’oggetto della prestazione;
    • l’ampiezza degli ambiti di esercizio di tali attività e la discrezionalità nella gestione dell’incarico che si rapporta alla specifica esperienza del singolo professionista certamente non rapportabili a “servizi o forniture a catalogo”.