Buongiorno, DM 454/01, accredito d’imposta per l’acquisto di oli minerali da impiegare in agricoltura. Taluni Comuni di puglia, delegati dalla Regione allo svolgimento del servizio, hanno affidato a soggetti esterni l’istruttoria delle richieste, lasciando ai propri Dirigenti il compito di firmare e consegnare il libretto fiscale, all’azienda agricola beneficiaria.
Dal 1 gennaio 2025, con l’adozione della nuova piattaforma informatica, è escluso il rilascio del libretto in forma cartacea ma solamente mediante procedura dematerializzata. La procedura prevede che l’esito finale è trasmesso, con comunicazione a mezzo PEC e OTP dall’utenza del Funzionario Comunale incaricato, alla PEC dell’Azienda richiedente.
Alla luce di quanto sopra chiedo: con l’adozione delle nuove procedure, l’Ente comune è nella possibilità che poter affidare ad un soggetto esterno, l’intero procedimento? (dall’istruttoria alla comunicazione dell’esito finale alla ditta richiedente).
Come ricordato, la procedura prevede che il provvedimento finale è notificato a mezzo firma digitale che in caso di affidamento esterno, verrebbe posto in capo all’affidatario.
Grazie
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
La questione sollevata riguarda l’affidamento a soggetti esterni di procedure amministrative da parte di enti pubblici, in particolare in relazione all’accredito d’imposta per l’acquisto di oli minerali da impiegare in agricoltura, come disciplinato dal DM 454/01. La procedura in questione sta subendo un’evoluzione verso la digitalizzazione, con l’introduzione di una piattaforma informatica che prevede la dematerializzazione del libretto fiscale e la notifica dell’esito finale tramite comunicazione elettronica.
Teoria Generale del Diritto:
Nel diritto amministrativo italiano, l’externalizzazione di servizi pubblici a soggetti esterni è una pratica consentita, purché sia rispettata la normativa vigente in materia di appalti pubblici, privacy, e sicurezza delle informazioni. La delega di funzioni amministrative a terzi deve garantire l’efficienza del servizio, la trasparenza del procedimento e la tutela dei diritti degli interessati.
Norme Relative alla Teoria:
- Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), D.lgs. 82/2005, che regola l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) nella PA, inclusa la firma digitale e la comunicazione elettronica.
- Regolamento UE 2016/679 (GDPR), per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nel contesto della procedura.
- D.lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti), per l’affidamento di servizi a soggetti esterni, anche se con l’adozione del Nuovo Codice degli Appalti (dlgs 36/2023) potrebbero esserci aggiornamenti specifici.
Esempio Concreto:
Un Comune decide di affidare a un’azienda specializzata l’intero procedimento di gestione delle richieste di accredito d’imposta per l’acquisto di oli minerali in agricoltura. L’azienda si occuperà dell’istruttoria delle richieste, della gestione della piattaforma informatica e della notifica dell’esito finale tramite PEC, utilizzando la firma digitale. L’affidamento deve avvenire nel rispetto delle normative sopra citate, garantendo la sicurezza dei dati e la trasparenza del procedimento.
Conclusione Sintetica:
L’Ente Comune ha la possibilità di affidare ad un soggetto esterno l’intero procedimento, dall’istruttoria alla comunicazione dell’esito finale, purché vengano rispettate le normative vigenti in materia di appalti pubblici, protezione dei dati personali e sicurezza delle informazioni. È fondamentale che l’ente si assicuri che l’affidatario sia in grado di gestire correttamente la firma digitale e la comunicazione elettronica, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e efficienza.
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Bibliografia:
- Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)
- Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
- [D.lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti)](https://www.gazzettauffic