Affidamento in house e uso delle piattaforme telematiche

Buongiorno
Avrei bisogno di un chiarimento: in caso di appalto a società in house le piattaforme di approvvigionamento digitale devono essere usate solo per gli adempimenti informativi previsti dall’art 23, comma 5, del codice o anche per lo svolgimento della procedura di affidamento diretto? Grazie
Antonella

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omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

Per rispondere alla tua domanda, è importante iniziare con una premessa generale sulle procedure di affidamento degli appalti pubblici e il ruolo delle società in house. Le società in house rappresentano una particolare forma di affidamento diretto in cui un ente pubblico assegna un appalto a una società di cui detiene il controllo, similmente a quello esercitato sui propri servizi.

La normativa di riferimento per gli appalti pubblici è il Codice degli appalti pubblici, che è stato aggiornato con il Decreto Legislativo 50/2016 e successivamente modificato da ulteriori normative. L’articolo 23, comma 5, del Codice degli appalti pubblici, si concentra sugli adempimenti informativi che devono essere rispettati nell’ambito delle procedure di affidamento.

Per quanto riguarda l’uso delle piattaforme di approvvigionamento digitale, queste sono strumenti che facilitano la trasparenza e l’efficienza delle procedure di appalto, consentendo la digitalizzazione di vari passaggi del processo.

Teoria Generale e Norme Relative:

  • Codice degli appalti pubblici (D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche): Fornisce il quadro normativo per le procedure di appalto pubblico, inclusi gli affidamenti diretti a società in house.
  • Articolo 23, comma 5, del Codice degli appalti pubblici: Specifica gli adempimenti informativi legati alle procedure di affidamento.

Esempio Concreto:
Nel caso di un appalto affidato a una società in house, l’ente pubblico deve utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per garantire la trasparenza e l’accessibilità delle informazioni relative all’affidamento, come previsto dall’art. 23, comma 5. Tuttavia, la procedura di affidamento diretto a una società in house, essendo una forma di affidamento senza una procedura concorsuale aperta, non richiede necessariamente l’uso delle piattaforme digitali per la sua realizzazione, se non per gli adempimenti informativi.

Conclusione Sintetica:
Le piattaforme di approvvigionamento digitale devono essere utilizzate per gli adempimenti informativi previsti dall’art. 23, comma 5, del Codice degli appalti pubblici in caso di appalto a società in house. Per lo svolgimento della procedura di affidamento diretto, l’uso di tali piattaforme è focalizzato principalmente sulla trasparenza e divulgazione delle informazioni, piuttosto che sulla gestione dell’intera procedura di affidamento.

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Bibliografia e Link Utili: