Affidamento lavori - Ripetizione del contratto nullo

Buonasera Dottor Chiarelli, Volevo chiederle gentilmente un Suo parere inmateria di contratti pubblici sotto la vigenza del vecchiocodice D.L.gs. 50/2016 e ss. mm. ii… In particolare vorrei sapere se un contratto nullo perché non ha rispettato al forma prevista dal codice, possa essere “sanato” attraverso l’istituto della Ripetizione del contratto.

Siamo nell’ambito dell’art 32 comma 14 che testualmente recita che “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”.

Un Comune, a seguito di aggiudicazione di un appalto lavori, ha stipulato il relativo contratto (che allego in copia) con la ditta aggiudicataria in data 22/06/2020 sotto forma di scrittura privata non firmandola però digitalmente ma solo con firme autografe, contravvenendo così sia a quanto previsto dal Codice dei contratti sia alle Direttive Anac che attraverso un comunicato del suo Presidente, datato 4 novembre 2015 ha previsto espressamente che “ Il legislatore (…) per i contratti d’appalto pubblici stipulati in forma pubblica amministrativa e a far data dal 1° gennaio 2015 per quelli stipulati mediante scrittura privata, ha manifestato la volontà di comminare la sanzione della nullità a tutti i casi di mancato utilizzo della “modalità elettronica”, la quale deve ritenersi obbligatoria sia per la forma pubblica amministrativa del contratto sia per la scrittura privata”.

Al momento della stipula della scrittura l’Ente veniva rappresentato dal Responsabile del Servizio Tecnico in quanto non disponeva della figura del Segretario comunale neanche, a scavalco.

Dopo che il nostro l’ufficio ha loro rilevato la nullità della scrittura privata in quanto redatta con modalità diverse da quelle previste dalla normativa vigente - mancanza della forma digitale l’Ente ha nel marzo 2024 alla presenza del Segretario comunale riformulato la medesima scrittura privata “sanandone” la forma attraverso l’istituto della Ripetizione del contratto “al fine di consacrare l’accordo con una forma che garantisca maggiore certezza e correttezza, esternando un contratto identico nel suo contenuto al precedente”.

Sottolineo che la scrittura privata ha comunque prodottopacificamente tutti i suoi effetti - realizzazione dell’opera e pagamento dei corrispondenti corrispettivi già all’epoca della sua sottoscrizione.

Pertanto, con la presente, Le vorrei chiedere se secondo la Sua opinione tale contratto ripetuto possa essere considerato a tutti gli effetti valido ed inattaccabile dal punto di vista legale e sanato nella forma, tale da renderlo in tutto e per tutto un contratto che rispetta i dettami così come previsti dal comma 14 dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016.

Grazie mille