L’art 32 c.14 del dlgs 50/2016 recita:
Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
con il decreto semplificazioni che ha innalzato a euro 139.000 gli affidamenti sotto soglia per i servizi, è possibile utilizzare lo scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio o è comunque obbligatorio sopra euro 40.000 ricorrere ad una scrittura privata?