Affidamento mediante corrispondenza secondo uso del commercio

L’art 32 c.14 del dlgs 50/2016 recita:
Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

con il decreto semplificazioni che ha innalzato a euro 139.000 gli affidamenti sotto soglia per i servizi, è possibile utilizzare lo scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio o è comunque obbligatorio sopra euro 40.000 ricorrere ad una scrittura privata?

Dato che la legge 108/2021 NON ha derogato espressamente l’art. 32, comma 14 del Codice, propenderei per la soluzione negativa nel senso che si continua ad applicare il 32, comma 14 e, pertanto, un contratto di servizi e forniture di importo superiore ad €. 40.000 e inferiore a 139.000 va stipulato nella forma della scrittura privata; al di sotto di tale importo mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio.

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