Buongiorno,
una gara per il servizio di assistenza informatica si è conclusa con una graduatoria di n. 2 operatori economici. L’aggiudicatario del servizio, dopo qualche mese di gestione, ha inviato una PEC comunicando che, per cause di forza maggiore, non è più in grado di garantire il servizio e quindi chiede la risoluzione del contratto.
L’Amministrazione ha contattato l’operatore economico collocato al secondo posto che si è reso disponibile a svolgere il servizio posto a base di gara.
L’Amministrazione può, in attesa di completare la verifica dei requisiti dell’operatore economico posizionato al 2° posto, affidare allo stesso il servizio per garantire la continuità del servizio (vista anche la delicatezza dello stesso: pubblicazioni obbligatorie sulla sezione Amministrazione Trasparente), condizionando l’affidamento all’esito positivo delle verifiche?
Diciamo che la norma è chiara in proposito, quello che chiedo è un aiuto per cercare di trovare una soluzione che garantisca all’amministrazione la continuità di un servizio fondamentale.
Grazie
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
In materia di appalti pubblici, la normativa di riferimento è il Codice degli appalti, regolamentato dal D.Lgs. 50/2016 e successivamente modificato, tra cui il Nuovo codice appalti (dlgs 36/2023). La questione posta riguarda la possibilità di affidare un servizio a un operatore economico classificatosi in seconda posizione in una gara, a seguito della rinuncia o impossibilità dell’aggiudicatario di proseguire nell’esecuzione del contratto.
Teoria Generale del Diritto
La teoria generale del diritto suggerisce che, in casi di forza maggiore che impediscono all’aggiudicatario di adempiere agli obblighi contrattuali, l’amministrazione può ricorrere a soluzioni alternative per garantire la continuità del servizio. Tuttavia, ogni decisione deve essere presa nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento.
Norme Relative
- Art. 32 del D.Lgs. 50/2016 (e successive modificazioni): Tratta della possibilità di sostituzione dell’operatore economico in determinate circostanze.
- Art. 106 del D.Lgs. 50/2016 (e successive modificazioni): Discute le cause di esclusione e le condizioni sotto le quali un operatore economico può essere sostituito o escluso.
- Nuovo codice appalti (dlgs 36/2023): Per eventuali aggiornamenti specifici relativi alla questione in esame.
Esempi Concreti
In alcuni casi, le amministrazioni hanno proceduto con l’affidamento diretto al secondo classificato, previa verifica della sussistenza dei requisiti e dell’offerta originariamente presentata. Questo è stato possibile in situazioni di urgenza o per garantire la continuità di servizi essenziali, sempre nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, e trasparenza.
Conclusione Sintetica
L’amministrazione può valutare l’affidamento del servizio all’operatore economico classificatosi al secondo posto, previa verifica dei requisiti e nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. È consigliabile procedere con una motivazione dettagliata che giustifichi l’urgenza e l’importanza della continuità del servizio, condizionando l’affidamento all’esito positivo delle verifiche. Tuttavia, è fondamentale consultare la normativa più recente e, se necessario, ottenere un parere legale specifico.
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Bibliografia
- D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni: Codice degli appalti
- Nuovo codice appalti (dlgs 36/2023): Ultimi aggiornamenti (verificare per l’accesso alla normativa più recente)