Per i servizi sociali per gli affidamenti sotto soglia europea di Eur. 750k…il decreto legislativo 36.2023. non prevede disposizioni puntuali circa le procedure da adottare…la stazione appaltante può procedere con avviso pubblico per l’individuazione degli operatori con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa…nel rispetto dei principi di disponibilità continuità completezza e qualità.
Si chiede se … la procedura comparativa…oltre al rispetto dei principi…debba avvenire…nel rispetto di altre disposizioni…confrontando per es… un numero minimo di operatori …
Si chiede inoltre se il principio di rotazione degli affidamenti possa essere derogato…in quanto in contrasto con il principio della continuità dei servizi…
Si chiede infine se è possibile derogare all’obbligo di ricorrere al MEPA…per la scelta degli operatori…non rientrando molti servizi…nell’ambito di applicazione del codice…come nel caso di interventi d’urgenza…o servizi rivolti a minori …con tariffe regionali prestabilite …
Buongiorno @luigit90,
per i servizi sociali si applicano le disposizioni previste all’articolo 50 del Codice, quindi nel caso di procedura negoziata senza bando, il numero minimo di operatori è già stabilito dalla disposizione stessa, viceversa nelle procedure aperte non sussiste tale necessità. Alle procedure in parola si applicano anche le disposizioni contenute nell’articolo 127 co 1, lett.a), pertanto sarà necessario pubblicare un bando o un avviso di gara.
Per quanto riguarda il principio di rotazione, i servizi sociali rappresentano una delle possibili deroghe, considerando il disposto del comma 3 dell’art.127, pertanto al fine di garantire continuità potrebbe essere necessario derogare al principio, ma occorre, a mio modo di vedere, comunque motivare ed evidenziare il requisito della continuità.
Per quanto riguarda l’obbligo di ricorrere al Mepa o ad altra piattaforma di e-procurement, seppur vero che molti servizi non rientrano, questo vale quando lo strumento viene utilizzato come strumento di acquisto, ma se utilizzato come strumento di negoziazione, gli operatori economici da invitare si trovano tranquillamente, e parlo per esperienza diretta. L’urgenza può giustificare il singolo intervento ma non l’intero affidamento del servizio, ossia l’inserimento di un minore a seguito di decreto di affido da parte del tribunale può essere inquadrato tra i servizi urgenti, ma l’affidamento del servizio mensa o il servizio di assistenza domiciliare, non credo si possa inquadrare come urgente, considerando tra l’altro, che molto spesso rientrano nella programmazione dell’ente (art.37).
Vedi da pagina 19 in poi.
Webinar_ANCI_CodiceAppalti_10lug_Slide_Gallo.pdf (1,4 MB)
Vincenzo
Vincenzo
Ottimo Vincenzo… sempre disponibile…
L’unico dubbio… proprio l’obbligo di indizione di un bando o avviso di gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sembrino escludere di fatto il ricorso all’affidamento diretto per i servizi sociali… previsto dall’articolo 50…
Per il sottosoglia rimane…il ricorso alle procedure negoziate…con un avviso di manifestazione d’interesse…