Affidamento servizio di tesoreria

art.210 TUEL

L’affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza.

sulla base di quanto stabilito dal TUEL mi pare di capire che l’affidamento del servizio di tesoreria possa avvenire solo con procedura aperta (e comunque con esclusione dell’affidamento diretto).
E’ così?

Buongiorno,
prima di rispondere al quesito, occorre effettuare un excursus sull’affidamento del Servizio di tesoreria che è stato oggetto in passato di un notevole dibattito giurisprudenziale e dottrinale.

Il Cons. di Stato con la sentenza n.3377/11 dichiarò che l’affidamento del Servizio di ‘Tesoreria’ si sostanzia in una concessione di servizi ”. Precedentemente si era espressa anche la Corte di Cassazione, Sezione Unite con la Sentenza 3 aprile 2009 n. 8113, in cui si precisava che il contratto di tesoreria “va qualificato in termini di rapporto concessorio e non di appalto di servizi, implicando il conferimento di funzioni pubblicistiche, quali il maneggio di pubblico danaro ed il controllo sulla regolarità dei mandati e dei prospetti di pagamento”.

Il Dlgs. n. 50/16 (“Codice dei Contratti pubblici”), all’art. 3, comma 1, lett. vv), definisce la concessione di servizi “un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall’esecuzione di lavori di cui alla lett. ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al Concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi”.

Strettamente collegato al concetto di concessione di servizi è il “rischio operativo”, definito alla lett. zz), del citato comma 1,come “il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell’offerta o di entrambi, trasferito all’operatore economico. Si considera che l’operatore economico assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, per tali intendendosi l’insussistenza di eventi non prevedibili, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita all’operatore economico deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dall’operatore economico non sia puramente nominale o trascurabile”.

Per la gestione del Servizio di “Tesoreria”non è previsto (ma risulta problematico costruirlo) un Piano di equilibrio economico-finanziario, in quanto non è prevista alcuna specifica prestazione rivolta al mercato. Il Tesoriere svolge le proprie attività per conto ed a beneficio dell’Ente Locale senza ritrarre alcun ricavo dall’attività connessa, se non indirettamente con riferimento all’accrescimento dell’immagine e all’opportunità di entrare in contatto con nuovi potenziali clienti.

L’assenza quindi di un “rischio operativo” e della necessità di un Piano per l’equilibrio-finanziario porta a ritenere che la gestione del Servizio di “Tesoreria” non possa essere qualificata come concessione, alla luce della definizione riportata nel “Codice dei Contratti”.In effetti, la qualificazione dell’attività di Tesoreria come concessione discende esattamente dal criterio non più utilizzabile “del gestore”, che dava rilevanza alla traslazione del potere pubblico, dall’Amministrazione al privato.
il Dlgs. n. 50/16 chiarisce indirettamente in modo definitivo che l’attività di Tesoreria è semplicemente un appalto di servizio, con diretta ed unica beneficiaria l’Amministrazione pubblica, non essendovi alcuna prestazione rivolta direttamente ai cittadini-, ne deriva che, non potendosi qualificare come concessione, il Servizio di “Tesoreria” allora necessariamente ricade nell’ambito di applicazione del “Codice dei Contratti”, visto tale Servizio non pare riconducibile agli appalti “esclusi”.

Dopo aver inquadrato il servizio di tesoreria quale appalto di servizi, occorrerà procedere innanzitutto con la lettura dell’art.35 ed in particolare il comma 14 lett.b, dove è statuito il valore da porre come base per l’affidamento ovvero “per i servizi bancari e altri servizi finanziari”, il quale deve comprendere “*gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione”. Quindi se il valore rientra negli importi previsti da ultimo dalla L.108/21 si potrà procedere con l’affidamento diretto, viceversa, si procederà con le altre procedure, fermo restando l’utilizzo di una procedura ordinaria.

https://www.publika.it/rivista/natura-servizio-tesoreria/#:~:text=Il%20nuovo%20codice%20consente%2C%20dunque,anche%20ai%20sensi%20dell’art.

Vincenzo

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