Servizio di portierato presso la sede dell’Ente.
Il D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), prevedendo all’art. 102 l’abrogazione della Legge 266/1991, stabilisce, all’art. 56, che <<Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.>>
Ad avviso dello scrivente, un’amministrazione di cui all’art. 1, comma 2 del 165/2001 non può rivolgersi a un ente del terzo settore per l’affidamento del servizio di portierato presso la sede dell’Ente, poiché non configurabile come “attività a favore di terzi”. Si deve necessariamente procedere secondo il Codice dei contratti pubblici, D.lgs. 36/2023 e s.m.i.
Si chiede cortesemente conferma della corretta lettura del disposto normativo. Grazie.