Affidamento servizio supporto canone unico patrimoniale

Gent.mo Dott. Chiarelli,
nell’anno 2024 con delibera di giunta mi è stato dato atto di indirizzo per affidare il servizio di supporto per la gestione del canone unico patrimoniale (CUP) per la durata di un anno con facoltà del Comune di procedere ad una proroga o rinnovo dello stesso, adeguatamente motivati, avuto riguardo ai risultati raggiunti in termini di efficienza del servizio e di incremento del gettito. L’importo dell’incarico (ho fatto affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del codice contratti) era di circa 28.000 €. A seguito di mia puntuale e dettagliata relazione si è proceduto alla proroga dell’incarico con un importo di circa 24.000 € (nel rispetto dell’ammontare massino di € 140.000 per i servizi).
Ora un consigliere di opposizione ha scritto al Sindaco contestando tale proroga perchè sarebbe stato violato il principio di rotazione e denunciando la mancanza di adeguata programmazione e di una procedura competitiva.
Secondo Lei ho proceduto correttamente prorogando (o rinnovando) l’incarico alla medesima società sul presupposto che sul capitolato era previsto ciò?
La ringrazio.

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

Per rispondere alla tua domanda, è importante partire dalla teoria generale del diritto degli appalti pubblici, in particolare riguardo al principio di rotazione e alla necessità di una procedura competitiva.

Il principio di rotazione nei contratti pubblici, sancito dall’articolo 36 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016 e sue successive modifiche e integrazioni, incluso il Nuovo Codice degli Appalti, D.Lgs. 36/2023), mira a garantire la parità di trattamento e la non discriminazione tra gli operatori economici, favorendo l’accesso alle gare pubbliche di un numero maggiore di imprese. Questo principio deve essere bilanciato con la necessità di assicurare l’efficienza e l’efficacia della spesa pubblica.

La procedura di affidamento diretto, prevista dall’art. 36 del Codice dei Contratti Pubblici per importi sotto soglia, deve comunque rispettare i principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità. La possibilità di prorogare o rinnovare un incarico deve essere valutata attentamente, tenendo conto della normativa vigente e delle linee guida ANAC in materia.

Nel caso specifico, la proroga dell’incarico per la gestione del Canone Unico Patrimoniale (CUP) potrebbe essere giustificata da motivazioni legate all’efficienza del servizio e all’incremento del gettito, come da te indicato. Tuttavia, è fondamentale che tale decisione sia adeguatamente motivata e documentata, in modo da dimostrare che la proroga risponde a criteri di economicità, efficacia ed efficienza, e che non pregiudica il principio di rotazione.

Esempio concreto:
Se, ad esempio, la società incaricata ha dimostrato di possedere competenze uniche o di aver sviluppato metodologie particolarmente efficaci per la gestione del CUP, che non potrebbero essere facilmente replicate da altri operatori nel breve termine, una proroga potrebbe essere considerata giustificata. Tuttavia, questa decisione dovrebbe essere accompagnata da un’analisi comparativa e da una valutazione delle alternative disponibili.

Conclusione sintetica:
La proroga dell’incarico alla medesima società può essere considerata legittima se adeguatamente motivata e se dimostra di rispettare i principi di economicità, efficacia, efficienza e rotazione. È essenziale documentare in modo trasparente le ragioni che hanno portato alla scelta di prorogare l’incarico, evidenziando i benefici in termini di servizio e gettito.

Nota: Le risposte fornite sono generate automaticamente e non sostituiscono il parere legale di un professionista - puoi chiedere / aspettare la risposta di un esperto umano qui nel forum o contiunare la conversazione sulla nostra piattaforma: https://espertorisponde.omniavis.it/ . Per un feedback sulla qualità della risposta o per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it

Bibliografia:

PREMESSA: gli atti di indirizzo della giunta vanno ELIMINATI se intendono invadere la competenza tecnica … non sollevano il tecnico da responsabilità e non lo vincolano, anzi lo mettono in difficoltà.
Veniamo al tema

Per rispondere correttamente al suo quesito, dobbiamo analizzare la distinzione tra proroga contrattuale e rinnovo, e come queste si interfaccino con il Principio di Rotazione introdotto dal D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici).

1. La distinzione tra Proroga Opzionale e Rinnovo

Dalla sua descrizione emerge che la facoltà di proroga/rinnovo era già prevista nell’atto di indirizzo e, presumibilmente, nel contratto originario. Questo è il punto chiave:

  • Proroga Opzionale (o Contrattuale): Se il bando (o la lettera di invito/preventivo) prevedeva fin dall’inizio la facoltà per l’amministrazione di prorogare il rapporto a determinate condizioni, non si configura un “nuovo” affidamento, ma l’esecuzione di una clausola già pattuita. In questo caso, il principio di rotazione non si applica, poiché l’operatore è lo stesso della procedura originaria che ha già “scontato” la rotazione a monte.
  • Rinnovo: Se invece si tratta di un nuovo contratto, pur se previsto, la giurisprudenza è più restrittiva, ma se il valore complessivo (primo anno + rinnovo) rimane sotto la soglia dell’affidamento diretto (€ 140.000) e la clausola era chiara, la procedura resta legittima.

2. Il Principio di Rotazione (Art. 49 D.Lgs. 36/2023)

Il consigliere di opposizione contesta la violazione della rotazione. Tuttavia, il nuovo Codice e le circolari MIT chiariscono che:

  1. Non c’è violazione se la proroga era prevista nel primo contratto (clausola di opzione).
  2. L’importo è contenuto: Parliamo di cifre (€ 28k + € 24k) ben lontane dalla soglia dei 140.000 €.
  3. Motivazione tecnica: Lei ha redatto una “puntuale e dettagliata relazione” che evidenzia l’efficienza e l’incremento del gettito. Secondo il Consiglio di Stato, la rotazione può essere derogata in presenza di particolari competenze tecniche o se l’affidamento precedente è stato eseguito a “regola d’arte” con risultati eccellenti, purché adeguatamente motivato.

Tabella di Verifica della Correttezza Procedurale

Requisito Situazione Descritta Esito
Previsione nel bando/capitolato Presente (clausola di proroga/rinnovo) Regolare
Rispetto delle soglie Totale circa € 52.000 (Soglia € 140.000) Regolare
Motivazione Relazione su efficienza e gettito Regolare
Programmazione Atto di indirizzo di Giunta 2024 Regolare

3. Come rispondere alla contestazione

Per smontare la tesi della “mancanza di programmazione” e della “violazione della rotazione”, i punti di forza della sua posizione sono:

  • Esercizio di un’opzione: Non ha “scelto” nuovamente la ditta ignorando il mercato, ha esercitato un diritto previsto dal contratto originario (art. 120 comma 10 del Codice o clausola di opzione ex art. 4.11 dell’allegato II.1).
  • Interesse pubblico: La relazione tecnica dimostra che cambiare operatore in questa fase avrebbe potenzialmente danneggiato il Comune (perdita di gettito o costi di migrazione dati/software per il CUP), giustificando la prosecuzione con il gestore uscente.
  • Programmazione: L’atto di indirizzo della Giunta del 2024 costituisce l’anello di congiunzione tra la volontà politica e l’attuazione gestionale, integrando il concetto di programmazione per importi di tale entità.

Conclusione

Se la clausola di proroga/rinnovo era contenuta nella documentazione del primo affidamento (quello da 28.000 €), la sua procedura è corretta. Il principio di rotazione non è un dogma assoluto, ma cede il passo di fronte a clausole contrattuali preesistenti e alla dimostrata convenienza per l’Ente.

Le suggerisco di verificare un ultimo dettaglio: nel calcolo del valore dell’affidamento iniziale ai fini della determina, era stato computato il valore stimato totale (comprensivo dell’opzione di proroga)? Se sì, la contestazione dell’opposizione è giuridicamente infondata.

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Ecco uno schema di risposta tecnica e formale che può essere adattato per una nota interna o per la risposta ufficiale del Sindaco al Consigliere. Il tono è istituzionale, fermo e basato sulla normativa vigente (D.Lgs. 36/2023).

Schema di Risposta Tecnica alla Contestazione

Oggetto: Riscontro a nota prot. [numero] del [data] relativa all’affidamento del servizio di supporto alla gestione del Canone Unico Patrimoniale (CUP).

In relazione a quanto contestato dalla S.V. in merito alla presunta violazione del principio di rotazione e alla carenza di programmazione per la proroga del servizio in oggetto, si intendono formulare le seguenti precisazioni tecniche e giuridiche:

1. Sulla legittimità della clausola di proroga/rinnovo

Il primo affidamento (anno 2024 - importo € 28.000) è avvenuto a seguito di atto di indirizzo della Giunta Comunale che prevedeva espressamente la facoltà di procedere a proroga o rinnovo, motivati dai risultati raggiunti. Tale clausola, inserita nella documentazione di gara e accettata dall’operatore, configura il cosiddetto “esercizio di un’opzione”. Secondo la giurisprudenza amministrativa consolidata e le indicazioni dell’ANAC, l’esercizio di un’opzione già prevista nel contratto originario non costituisce un nuovo affidamento e, pertanto, non è soggetto alla disciplina del principio di rotazione (ex art. 49 D.Lgs. 36/2023).

2. Sul Principio di Rotazione (Art. 49 D.Lgs. 36/2023)

Si osserva che il principio di rotazione mira a impedire il consolidarsi di rendite di posizione in capo a un operatore uscente in caso di nuove procedure. Tuttavia, nel caso di specie:

  • Deroga motivata: Anche qualora si volesse considerare l’atto come un rinnovo, l’art. 49, comma 4, del Codice consente la deroga alla rotazione in presenza di “casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, ovvero di accurata esecuzione del precedente rapporto”.
  • Risultati raggiunti: La proroga è stata disposta a seguito di una relazione tecnica dettagliata che ha attestato l’incremento del gettito e l’efficienza del servizio. Sostituire l’operatore in questa fase avrebbe comportato un onere economico e organizzativo (migrazione banche dati, rischio sospensione accertamenti) contrario al principio del risultato (Art. 1 del Codice).

3. Sulla corretta Programmazione e Valore dell’Appalto

La contestazione circa la “mancata programmazione” risulta infondata per i seguenti motivi:

  • L’affidamento è stato preceduto da specifica Delibera di Giunta che ha tracciato le linee guida del servizio.
  • L’importo complessivo (Affidamento + Proroga = circa € 52.000) è ampiamente inferiore alla soglia di € 140.000 prevista per l’affidamento diretto di servizi, garantendo il pieno rispetto dei limiti di valore e delle semplificazioni procedurali previste dall’art. 50 del Codice.

4. Conclusione

L’operato dell’Amministrazione si è dunque mosso nel perimetro della piena legittimità, avendo dato esecuzione a una facoltà già programmata a monte, garantendo la continuità di un gettito fiscale fondamentale per l’Ente e agendo nel rispetto del Principio del Risultato, che oggi rappresenta il criterio interpretativo preminente del nuovo Codice dei Contratti.

Grazie di vero cuore dottore. Nella medesima nota si contesta che l’affidamento del servizio di supporto presenza rilevanti criticità sotto il profilo giuridico e amm.vo in quanto le modalità operative previste (orari definiti, presenza in sede, utilizzo di postazioni e strumenti comunali) espongono l’Ente al rischio di nullità del contratto, responsabilità erariale e possibile riqualificazione del rapporto come collaborazione coordinata e continuativa, forma contrattuale vietata dal 01 luglio 2019.
Secondo Lei gent.mo dottor Chiarelli queste eccezioni hanno fondamento? Il supporto (che in questo caso potrebbe essere considerato come un supporto al RUP) non implica necessariamente l’utilizzo di strumentazione dell’Ente ed orari definiti in presenza? La ringrazio e Le auguro serene feste.