Buongiorno,
nel nostro comune abbiamo una struttura ricettiva di affittacamere (gestita in forma imprenditoriale), dove nell’autorizzazione (l’attività risale agli anni '90), c’è specificato “con somministrazione di alimenti e bevande”.
Il legale rappresentante della struttura ha proseguito l’attività, di cui sopra, senza inviare nessuna comunicazione al comune.
Secondo la L.R. 58/2017 per continuare a somministrare alimenti e bevande era dovuto obbligatoriamente a fare una comunicazione?
Ad oggi dovesse esserci un subingresso e non avendo inviato la comunicazione al comune per proseguire l’attività di somministrazione di alimenti e bevande (anche se era scritto nella licenza), chi subentra, subentrerebbe solo nell’attività ricettiva, senza somministrazione?
Grazie.
Luciano
Ai sensi della legge regionale n. 58/2017 l’affittacamere (cosa diversa dal B&B) che voleva somministrare alimenti e bevande (non solo la prima colazione), doveva presentare una SCIA e assumere la tipologia di B&B imprenditoriale qualora fosse stata gestito in modo non imprenditoriale oppure presentare una comunicazione qualora fosse stato gestito già imprenditorialmente (sempre per assumere la tipologia di B&B imprenditoriale). Dato che si tratta di un’ipotesi che richiedeva solo la comunicazione e non la SCIA, questo salva la situazione nel senso che il comune può sanzionare anche oggi ai sensi della LR 61/2024 ma applicando solo l’art. 57, comma 2, lett. b). Per regolarizzarsi, però, deve cessare l’affittacamere e avviare un B&B oppure restare affittacamere e non somministrare