Affittacamere in forma imprenditoriale - TU Turismo LR 61-2024 Toscana

Buongiorno,
l’art. 41, comma 3 LRT 61/2024 sancisce che l’esercizio dell’attività nelle strutture ricettive extralberghiere è consentito solo in immobili a destinazione d’uso turistico ricettiva.
L’art. 144, comma 3 stabilisce che le suddette disposizioni si applicano dal 01/07/2026.
Ciò vuol dire che se, ad oggi, un imprenditore volesse avviare l’attività di affittacamere, B&B o Cav, potrebbe farlo in unità immobiliari a destinazione d’uso resinziale e non turistico ricettiva, salvo poi adeguarsi entro il 30/06/2026.
E’ corretta questa interpretazione?

Sì, ne abbiamo già parlato sul forum altre volte. L’interpretazione è corretta. Se si applicano dal 01/06/2026 significa che, adesso, non possono applicarsi neppure alle atività che avviano l’attività.
Stai sintonizzata perché il Governo ha impugnato la LR 61/2014 anche in riferimento agli artt. 41, comma 3 e 4 e art. 144