Salve, a fronte dell’entrata in vigore della legge regionale toscana 61 del 31/12/2024, relativamente alla attività di affittacamere (esclusivamente di tipologia professionale in forza della sopracitata legge) la destinazione di uso dell’immobile per una attività avviata dopo l’ entrata in vigore della legge può essere ancora quella di civile abitazione, fermo restando che ai sensi del combinato disposto degli articoli 41 (comma 3) e art. 144 comma 3, a far data dal giorno 1 luglio 2026 la destinazione d’uso urbanistica degli immobili destinati a tale attività dovrà essere obbligatoriamente quella turistico ricettiva ?
Lo scrivente ha una difficoltà a capire se la deroga di cui sopra riguardi tutti gli affittacamere professionali (quelli già attivati prima della entrata in vigore della nuova legge, e quelli attivati dopo l’ entrata in vigore) o esclusivamente quelli “vecchi”.
I nuovi obblighi sulla destinazione d’uso riguardano sia quelli avviati prima del vigore che quelli avviati dopo tant’è che l’art. 144 comma 4 dispone:
Per le attività di cui all’articolo 41 in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve diverse disposizioni previste dai comuni, il mutamento di destinazione d’uso delle relative abitazioni in assenza di opere edilizie verso la categoria funzionale turistico-ricettiva non comporta la corresponsione del contributo per oneri di urbanizzazione.
Quindi, per coloro che avviano dopo l’entrata in vigore della nuova legge non si applica lo sconto sugli oneri di cui al comma 4 qualora avviino in immobili con destinazione d’uso residenziale.
Il comma 3 dell’art. 144 indica che le disposizioni di cui all’articolo 41, comma 3, si applicano a far data dal 1° luglio 2026. Ciò significa che, fino a quella data, non si applicano in nessun caso, neppure a chi avvia.