Affitti brevi e sanzioni per mancanza CIN - CIR

Buongiorno,
esiste un riferimento normativo specifico per l’applicazione delle sanzioni per quanto riguarda la mancanza del CIN - CIR per gli affitti brevi?
In primis, è necessario prima di tutto notificare la diffida o è possibile procedere subito alla contestazione e alla relativa sanzione?
E, per quanto riguarda le sanzioni (di competenza comunale, se non erro), leggo in modo molto generico che sono direttamente proporzionali alle dimensioni dell’immobile, dove posso trovare qualcosa di più specifico?
Grazie mille

Il riferimento normativo è l’art. 13-ter del DL 145/2023, in particolare il comma 9

Il titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera priva di CIN nonché chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, unità immobiliari o porzioni di esse prive di CIN è punito con la sanzione pecuniaria da euro 800 a euro 8.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.
La mancata esposizione e indicazione del CIN ai sensi del comma 6 da parte dei soggetti obbligati è punita con la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 5.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione e con la sanzione dell’immediata rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato.

[…]

Ai sensi del d.lgs. n. 103/2024, la diffida è prevista a fronte della sanzione amministrativa pecuniaria non superiore nel massimo a cinquemila euro, nel caso in cui si accerti, per la prima volta nell’arco di un quinquennio, l’esistenza di violazioni sanabili.

Quindi, per la prima sanzione niente diffida, per la seconda sì