Non esiste una norma che disciplini la questione in modo preciso. La prassi prevalente vuole che l’affittuario presenti una SCIA di estetista vera e propria. Questo dando per scontato che il tatuatore sia soggetto a SCIA a mo’ di attività estetica (controlla la normativa regionale di riferimento)
In via generale, sono le rilevanze contrattuali fra le parti a determinare il genere della fattispecie. Se Tizio e Caio concludono un contratto di “affitto di cosa produttiva” a termine o assimilabili, allora si può parlare di affitto di poltrona. In altri ambiti, tipo il commercio, si potrebbe parlare di affidamento di reparto. Se Tizio e Caio sono in locazione nello stesso immobile entrambi per una porzione di fabbricato oppure uno è in sub affitto di una porzione dell’altro, allora si parlerebbe di esercizio congiunto vero e proprio.
Vedi qua un post che ho scritto ieri: Attività di coworking - n°2 da mario.maccantelli
Relativamente alla modulistica puoi notare che nel modello unificato statale di SCIA per acconciatore/estetista adottato con la conferenza unificata del 04/05/2017, negli allegati, relativamente a planimetria e relazione, viene “asteriscata” la seguente dicitura: Sempre obbligatoria (Eccettuato il caso di affitto di poltrona). Da qui si comprende che il modello di SCIA si utilizza anche per questa fattispecie. L’asterisco rappresenta una parte che può essere personalizzata dalle regioni.
La regione Toscana, ad esempio, ha tolto (Eccettuato il caso di affitto di poltrona). Vuol dire che anche nel caso di cui trattasi sono obbligatorie relazione e planimetrie.
Per aspetti più privatistici che amministrativi vedi guide come questa che puoi trovare sul WEB:
195-guida_affitto_poltrona_cabina.pdf (343,0 KB)
Sull’insegna non vedo nessun obbligo legale: facciano come credono meglio. Inoltre, se dici “socio”, allora ri riferisci ad un’altra fattispecie diversa dall’affitto di poltrona. L’affitto di poltrona sottende l’esercizio congiunto di soggetti indipendenti: né soci né organizzati in datori/subordinati