Affitto d'azienda pizzeria e gastronomia

Buongiorno, ho un caso di locale pizzeria e produzione gastronomica il cui proprietario e titolare delle relative licenze (autorizzazione sanitaria, licenza vendita alcolici, ecc.) va in pensione e il locale verrà gestito da un’altra persona. Come ufficio Suap abbiamo parlato di pratica di subingresso, ma il suddetto ci ha comunicato che effettuando l’affitto dell’azienda tutto rimane a nome suo, lui andrà in pensione ma continuerà anche a lavorare, e non è necessaria nessuna pratica di subingresso… Ci chiediamo quindi con che titolo potranno lavorare i nuovi gestori (??) e quale procedimento/comunicazione devono dare all’ufficio Suap del Comune?

Parliamo di un’impresa artigiana?

Se sì, mi sa che ha ragione il titolare: il nuovo art. 4-bis del D.L.vo 222/2016, introdotto dall’art. 12, comma 12, del D.L. 19/2024, prevede che l’avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione di numerose attività di impresa artigiana (tra cui quelle in questione) non sono soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione.

Il medesimo articolo recita poi che “Restano fermi i regimi amministrativi previsti dalla normativa di settore per l’esercizio delle attività”, ma trattandosi di un norma recentissima (è in vigore dal 2 marzo 2024) personalmente ho qualche dubbio su come debba essere interpretata quest’ultima precisazione…

Se c’è un contratto di affitto di azienda allora si tratta di subingresso. Nel caso di specie, trattandosi di attività artigiana, c’è solo da comunicare il subingresso relativamente alla notifica sanitaria. Dato che citi la “licenza alcolici” mi sa che non è solo un’attività artigiana ma ci sarà anche, in via residuale, un’abilitazione per vicinato alimentare: occorre il subingresso anche nell’esercizio di vicinato.
E’ improprio affermare che rimane tutto nome del vecchio proprietario. Anche l’affitto determina il subingresso: il conduttore dell’azienda è un altro e questo deve comunicare il subingresso.

La norma citata da Marco non ha effetti in Toscana dato che le attività artigiane erano già esenti da abilitaizioni amministrative, eccetto quelle tecniche come la notifica saniataria che, comunque, restano.