Affitto di ramo d'azienda per la sola gestione di bar e spaccio all'interno di un campeggio

Si richiede un chiarimento in merito alla possibilità di affitto di ramo
d’azienda per la sola gestione di bar e spaccio all’interno di un
campeggio.

L’autorizzazione iniziale (ormai datata) è stata rilasciata per apertura
ed esercizio dell’attività di campeggio unitamente alle attività
complementari di somministrazione di alimenti e bevande (comprese quelle
alcooliche), di commercio di generi alimentari e non alimentari, di n. 2
campi da tennis, n. 2 piscine all’aperto, n. 1 sala giochi leciti, tutte
limitate esclusivamente ai clienti ospitati all’interno della struttura.
La sola attività di piscina prevedeva l’obbligo di ottenere
un’autorizzazione separata.

Non risulta agli atti d’ufficio l’attività di somministrazione separata
dall’attività di campeggio.

La legge regionale n. 61/2024 (testo unico del turismo)
conferma che i campeggi sono strutture ricettive all’aperto a gestione
unitaria. Possono somministrare alimenti e bevande al dettaglio alle
persone alloggiate ed ai loro ospiti.

Pertanto la gestione dell’attività, compreso i servizi accessori, è
prevista solo nella forma unitaria.

Non vedo problemi affinché un terzo gestisca una sub-attività della struttura complessiva. È logico che la struttura resta unica e che l’esercizio di somministrazione resta collegato all’attività ricettiva. Si tratta solo di trovare la forma contrattuale migliore affinché sia chiaro che il soggetto deve gestire il bar/ristorante del campeggio in modo tale che la conduzione sia unitaria rispetto alla struttura complessiva. E’ un’ipotesi molto diffusa. Addirittura, come esempio di ipotesi, la LR 62/2018 della toscana ha previsto l’affidamento di reparto come forma generale applicabile a ogni attività commerciale in senso lato.

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