Affitto poltrona per tatuatore

Una parrucchiera ( ubicata nella regione Toscana) vuole affittare la poltrona per i servizi svolti da un tatuatore; chi deve procedere alla presentazione della pratica suap la parrucchiera o il tatuatore?
Inoltre le due attività possono essere svolte in concomitanza, oppure il tatuatore opera quando la parrucchiera è chiusa, e viceversa?

L’affitto di poltrona può essere incrociato, nel senso che l’acconciatore può affittare all’estetista e viceversa.

vedi, ad esempio, la prassi del MiSE:

Ma anche senza circolari ministeriale, non vedo norme che lo vietino. L’affitto di poltrona è sottoposto a SCIA come fosse un avvio attività. La SCIA è presentata dal soggetto affittuario che, essendo impresa autonoma, deve avere i requisiti professionali. Al di là del nome che si dà alla fattispecie, si tratta di un esercizio congiunto in cui due esercenti si spartiscono un locale. La cosa ha più rilevanza privatistica che amministrativa.
Da un punto di vista amm.vo è sempre un esercizio congiunto dove ognuno ha le sue responsabilità, i suoi requisiti e la sua abilitazione. Se a monte c’è un contratto di affitto di poltrona o una locazione di porzione di fabbricato, poco importa. L’importante e che ognuno possa godere dei requisiti di legge (strutturali, ecc) ai fini dell’esercizio della sua attività