Buonasera. Mi è stato posto il seguente quesito. La parrocchia vorrebbe cedere la gestione del bar tramite l’affitto del ramo d’azienda (il bar è aperto al pubblico e non fa parte di quelli a cui possono accedere solo le associazioni) ad un terzo il quale ha chiesto di poter implementare l’attività di somministrazione con altre attività (corner giornali piuttosto che dischi ecc.) che andrebbe ad implementare successivamente all’avvio dell’attività di somministrazione. Tenendo conto del fatto che le attività commerciali sarebbero limitate a pochi mq secondo voi è possibile modificare l’attività secondo quanto descritto? è necessario che già nelle clausole dell’affitto del ramo d’azienda sia prevista un’ipotesi di questo genere?
Grazie.
La fase privatistica contrattuale è parallela a quella amministrativa ma, per quanto connesse, seguono logiche diverse. In generale, quando Tizio trasferisce la sua azienda a Caio rispettando l’art. 2556 CC (atto pubblico) in pratica avviene una sostituzione soggettiva: il complesso giuridico proprio di quell’azienda passa, tal quale, nella titolarità del subentrante, ivi comprese le abilitazioni amministrative (sempreché il subentrante abbia i requisiti previsti dalla legge – nel tuo caso potrebbe non avere i requisiti morali, ad esempio). Infatti, la procedura amministrativa del subingresso è la mera “comunicazione” (vedi d.lgs. n. 222/2016) proprio perché la situazione valutata dalla PA ab origine non cambia, cambia solo il soggetto titolare.
Detto questo, il subentrante potrebbe aggiungere ex novo dei rami d’azienda a quell’azienda a lui trasferita? Perché no. La contestualità di più sub-attività nello stesso luogo non è vietata a prescindere. Chiaramente bisogna vedere se sono rispettati i requisiti legali: compatibilità urbanistica, requisiti personali/strutturale, ecc. In questo caso occorrerebbe ottenere le abilitazioni ex novo. Tuttavia, se quell’azienda fosse data in affitto (non venduta) il proprietario cedente potrebbe inserire delle clausole contrattuali che limitano questa ipotesi in capo al nuovo conduttore. Se nel contratto nulla fosse indicato, direi che lo potrebbe fare. Da vedere anche il collegato contratto di locazione dell’immobile nel quale subentrerebbe (anche in quello): potrebbe essere previsto un uso preciso imposto come condizione necessaria di validità.
Grazie per l’esaustiva risposta.