Agenzia d'affari - variazione legali rappresentanti

Buongiorno, per l’attività di agenzia di affari (solo mostra senza tariffario) gestita da una società, la mancata comunicazione di variazione dei legali rappresentanti è sanzionata?

Grazie

La versione “cattiva” vuole che le autorizzazioni di polizia amm.va siano “personali” ai sensi dell’art. 8 TULPS. Venuto meno il titolare, viene meno l’autorizzazione.

Vedi qua: https://www.poliziadistato.it/statics/48/parere-avvocatura-generale-stato---principio-di-personalita-nelle-autorizzazioni-di-p.s..pdf

In funzione di questo, il nuovo titolare avrebbe dovuto ripresentare la comunicazione. Questo, intendendo che anche la comunicazione ex art. 115 TULPS sia, nella sostanza, un’autorizzazione TULPS. In generale, un’abilitazione TULPS.

In conclusione: sanzione di cui all’art. 17-bis.

Ad adiuvandum, si può notare che il nuovo legale rappresentante avrebbe dovuto dichiarare i requisiti morali TULPS che sono presupposto e condizione per l’esercizio dell’attività.


Versione meno cattiva. Nel combinato disposto di cui all’art. 115 e 17-bis TULPS non si evince una sanzione per chi omette di comunicare gli aggiornamenti soggettivi dell’impresa esercente. Fai fare una comunicazione postuma e controlli i requisiti morali