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Tribunale di Milano, sent. 23 settembre 2026: illegittima l’esclusione dei non cittadini dal concorso per 622 assistenti Agenzia delle Entrate

CONTENUTO

Il Tribunale di Milano, con sentenza depositata il 23 settembre 2026, ha dichiarato discriminatorio il bando di concorso indetto dall’Agenzia delle Entrate per il reclutamento di 622 assistenti. La censura del giudice riguarda la clausola che riservava la partecipazione esclusivamente ai cittadini italiani, escludendo di fatto altre categorie di soggetti regolarmente soggiornanti o aventi diritto.

Il ragionamento giuridico espresso dal Tribunale si fonda sulla violazione dell’ art. 38 del d.lgs. 165/2001, norma che disciplina l’accesso dei cittadini stranieri ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche. Il ricorso, promosso dalle associazioni ASGI, CGIL Lombardia e LEDHA, ha evidenziato come la limitazione alla sola cittadinanza italiana non sia conforme al quadro normativo vigente in materia di pubblico impiego.

A seguito di questa pronuncia, l’Amministrazione ha l’obbligo di intervenire sul bando di concorso per modificarlo e riaprirlo, garantendo l’accesso a tutte le categorie ammesse dalla legge. Il Tribunale ha fissato un termine perentorio di 30 giorni per l’adeguamento della procedura concorsuale.

CONCLUSIONI

L’effetto pratico della decisione è l’annullamento parziale della procedura in corso e la necessità di una riapertura dei termini per consentire la partecipazione di candidati precedentemente esclusi o scoraggiati dal requisito della cittadinanza. La sentenza riafferma il principio di parità di trattamento nell’accesso al pubblico impiego, limitando la riserva ai soli cittadini italiani esclusivamente a funzioni che comportino l’esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: il personale degli uffici Risorse Umane e gli addetti alla redazione dei bandi devono prestare massima attenzione alla corretta applicazione dell’art. 38 del d.lgs. 165/2001. L’inserimento di requisiti di accesso illegittimi può comportare l’annullamento della procedura, con conseguente responsabilità per il ritardo nell’assunzione del personale e potenziali profili di danno erariale per i costi di ripetizione o modifica degli atti.
  • Per il Concorsista: il tema ricade nell’ambito del Diritto Amministrativo (accesso al pubblico impiego e principi di imparzialità e buon andamento). Rappresenta un caso studio fondamentale sui limiti al requisito della cittadinanza italiana e sull’estensione dei diritti dei cittadini UE ed extra-UE nelle procedure selettive pubbliche.

PAROLE CHIAVE

Agenzia delle Entrate, Concorso pubblico, Cittadinanza, Discriminazione, Art. 38 d.lgs. 165/2001, Tribunale di Milano, Pubblico Impiego.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Art. 38 del d.lgs. 165/2001: Norma cardine che disciplina i requisiti di cittadinanza per l’accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni, aprendo a determinate categorie di stranieri.
  2. Sentenza Tribunale di Milano del 23 settembre 2026: Provvedimento giurisdizionale che accerta il carattere discriminatorio del bando per 622 assistenti dell’Agenzia delle Entrate.

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