Agenzia pompe funebri

Una società a suo tempo aveva ottenuto autorizzazione amministrativa per rivendita di arredi funebri (rilasciata nel 1986), successivamente la compagine societaria cambia e nel 2006 viene ampliato e modificato l’oggetto sociale prevedendo al suo interno anche lo svolgimento dell’attività di agenzia funebre.
Orbene, nessuna SCIA risulta essere stata presentata, ex-ante alla variazione della compagine societaria, per inizio attività di agenzia funebre.
Tantomeno è stata presentata SCIA riguardante la variazione della compagine societaria, ma solo una richiesta di iscrizione agli elenchi I.V.S. e artigianato del nuovo socio mediante attestazione da parte dell’Ente delle mansioni svolte.
La società è pertanto tenuta ad inoltro SCIA ex novo?
Grazie.

Da quello che comprendo, inizialmente si tratta va di commercio al dettaglio di arredi funebri (forse esercizio di vicinato).

La variazione della compagine sociale, al più, è soggetta a mera comunicazione. Occorre vedere la legge regionale e le relative procedure lì previste.

Anche sull’esercizio dell’attività di pompe funebre occorrerebbe vedere la relativa normativa regionale. In regioni dove non è presente normativa specifica, si applica la comunicazione ex art. 115 TULPS per agenzia di affari (al netto delle verifiche sulla compatibilità edilizio-urbanistica dei fabbricati oggetto di attività).

Quindi, direi di sì, se svolge attività di agenzia di p.f. occorre un titolo che adesso non ha

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