Agenzia turistica immobiliale chiusa su demanio marittimo

Ad una attività turistica immobiliare svolta all’interno di un chiosco ricadente su demanio marittimo con concessione demaniale per finalità turistiche immobiliari, il SUAP gli ha revocato l’autorizzazione poiché è stato accertato che è chiusa da oltre 12 mesi. La domanda è, se adesso in quel sito non vi è più alcuna attività (chiosco abbandonato) la concessione demaniale rimane cosi o dovrebbe essere revocata? L’area non dovrebbe essere ripristinata?

La cosa è molto complicata e dipende dalle prescrizioni date con la concessione originaria e dalle condizioni giuridiche di base (fabbricato già presente o realizzato dal concessionario…). Difficile trattare la cosa sul forum. In veia generale, si può andare verso l’obbligo di rimessa in pristino o verso l’acquisizione al patrimonio comunale.

Vedi, ad esempio, il CdS n. 6277/2004:

… Ebbene, in questa situazione non può neppure propriamente parlarsi di diritto di insistenza da parte di questi ultimi, dal momento che tale diritto presuppone la sussistenza di un rapporto diretto e immediato con il bene al cui rinnovo di concessione si aspira e la preesistenza di un valido rapporto concessorio; rapporto diretto che, nella specie, era, in effetti, da molti anni venuto meno, essendosi proceduto ad affittare a terzi il chiosco insistente sul suolo pubblico, in assenza, tra l’altro, di ogni richiesta di autorizzazione, a tal fine, al Comune, nonché di una clausola convenzionale specifica atta a consentire il subaffitto dei beni stessi. Difettando, perciò, di fatto, ogni sostanziale diritto di insistenza, deve ritenersi che la P.A. fosse libera di disporre liberamente del bene pubblico.

E, sotto quest’ultimo profilo, il Comune non ha più proceduto a concedere il suolo pubblico, bensì ha ritenuto acquisiti al patrimonio comunale, essendo venuto meno il rapporto concessorio, i chioschi insistenti sul suolo pubblico e, sulla base di una propria scelta discrezionale, volta a non pregiudicare coloro che avevano, comunque, in godimento diretto i beni stessi (che occupavano in base al rapporto di affitto con gli odierni appellanti), ha agli stessi assicurato la permanenza in loco.

L’acquisizione al patrimonio comunale è avvenuta, secondo quanto affermato nella delibera impugnata, in quanto, in base all’ultima clausola dell’atto concessorio del 1978, era previsto che al termine dell’occupazione i concessionari provvedessero, a loro cura e spese, a rimettere il suolo pubblico nel pristino stato; non avendo i precedenti concessionari provveduto a tanto, il Comune ha ritenuto di poter acquisire i chioschi stessi…