Aggiornamento aut. ex art. 88 tulps Toscana

Buongiorno, la questura ci richiede un parere in merito a quanto scritto in oggetto per una variazione di concessionario nell’attività di raccolta scommesse (da SNAI a SISAL). In base all’art. 4 c.5 della Legge regionale 57/2013 la devo considerare come un avvio e quindi valutare le distanze dai luoghi sensibili, è corretto? Grazie

Mi sa che sei in vicolo cieco
La normativa regionale sulla ludopatia, più o meno indirettamente, fa salvo il subingresso. In altre parole, quando c’è un trasferimento di azienda, l’attività non è “nuova” e il distanziometro non si applica. La questione è generale, si può applicare ad ogni attività.
Per contro, le questure, a prescindere dall’aspetto civilistico del trasferimento di azienda, il passaggio da un soggetto a un altro implica il rilascio di una nuova licenza (licenza ex novo in ogni caso).
Da un certo punto di vista, se dai retta alla Questura, è una nuova licenza. Io, però, guarderei la sostanza e i principi che regolano il diritto amministrativo in questi casi. Risponderei alla Questura che se c’è un trasferimento di azienda con tutti i crismi (atto notarile) si può avallare il rilascio

Ma in questo caso non si tratta di subingresso ma di un cambio di “fornitore”, il titolare dell’autorizzazione resta lo stesso, cambia il contratto col concessionario. l’art. 4 c.5 dice proprio che si considera nuova installazione la stipulazione di un nuovo contratto anche con differente concessionario.

Scusa, avevo letto in fretta e ho risposto senza controllare.
A parere mio, le condizioni legali che indicano la “nuova installazione” di cui all’art. 4, comma 5 sono riferite alle macchinette SLOT oppure VLT. L’installazione non può ce riguardare le macchinette. Nota anche l’avverbio “altresì” che lega il comma 5 e il comma 4: si parla di macchinette / apparecchi. Vedi le definizioni di cui all’art. 2.
Quindi, se la fattispecie che citi riguarda le VLT, anche se installate in un centro scommesse, allora i criteri di distanza si applicano. Al contrario, se la cosa riguarda proprio l’attività di scommessa, il comma 4 e 5 non si applicano.
Incollo un pezzo di circolare della regione Toscana del 2018

ecco questo lo avevo capito in altro modo, so che all’interno dell’attività ci sono anche videolottery, devo capire quindi se la variazione riguarda anche quelle. Grazie

Ti ho dato il mio parere. Di fronte a norme del genere è sempre difficile dare certezze